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05-04-2019 Esterometro: le modalità

Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuovacomunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronicadal 01.01.2019.

L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate leinformazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazionedeve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fattureelettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.

Le modalità:

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
  • alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive).

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2 per ogni fattura (con un limitemassimo di € 1.000 per trimestre).

È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione viene effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500).

Gli elenchi intrastat, riferiti alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi, dovranno continuare ad essere trasmessi anche successivamente al 1.01.2019. L’obbligo di trasmissionedegli elenchi Intrastat non è stato eliminato, in quanto il sistema di fatturazione elettronica rimane comunque carente dei dati statistici ISTAT forniti attraverso gli elenchi intrastat.

I dati riferiti alle operazioni attive effettuate nei confronti di controparti non residenti possonoessere esclusi dall’esterometro se si sceglie di trasmettere la fattura estera al Sistema di Interscambio. In altri termini, il cedente/prestatore continua ad emettere la fattura in formato cartaceo nei confronti del proprio cliente estero ma assolve l’obbligo comunicativo trasmettendo al SdI una copia della fattura estera in formato elettronico – formato xml.