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25-10-2021 AGGIORNAMENTO MOBILITA’ INTERNAZIONALI E NOVITA’ LAVORO

La scorsa settimana sono intervenute varie novità in materia di lavoro e di mobilità internazionale.

 

DL 146/2021, che ha previsto, in estrema sintesi: 

  • la quarantena effettuata dai lavoratori nel 2021 sarà indennizzata dall’INPS come malattia. Ricordiamo che la quarantena disposta dalle autorità estere resta a completo carico del datore di lavoro in quanto non riconosciuta dall’INPS 
  • riconoscimento alle aziende di un contributo forfettario di € 600 per ciascun lavoratore non indennizzato INPS che ha effettuato la quarantena, purchè la sua prestazione non potesse essere svolta in modalità agile  
  • ulteriori settimane di CIG gratuite (senza contributo addizionale) con causale Covid 19 da fruire entro il 31/12/2021. Per le aziende che utilizzeranno la Cassa Integrazione permane il divieto di licenziamento:  
    • 9 settimane Cassa Integrazione Ordinaria 
    • 13 settimane FIS e CIG in deroga 
  • congedi indennizzati al 50% per i genitori con figli fino a 14 anni non compiuti (o di qualsiasi età se disabili) che siano posti in quarantena, contraggano il Covid o in occasione della sospensione dell’attività scolastica in presenza. Tali congedi possono essere fruiti anche da artigiani/commercianti e iscritti alla gestione separata INPS (es. amministratori di società) 
  • permessi non retribuiti per genitori con figli dai 14 ai 16 anni non compiuti nelle medesime condizioni 

 

Ordinanza Ministero della Salute 22/10/2021 

L’ordinanza aggiorna le restrizioni Covid alla mobilità internazionale per il periodo dal 26/10/2021 al 31/12/2021. 

Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero nei prossimi giorni (in questo momento non risulta ancora aggiornato con le nuove normative)

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html 

In sintesi i contenuti sono i seguenti: 

  • Le movimentazioni tra Italia/San Marino e Vaticano sono libere e i green pass rilasciati dalle relative autorità sono considerati equivalenti a quelli italiani 
  • Sono stati modificati gli elenchi C e D. Ora l’elenco C include esclusivamente le nazioni appartenenti alla UE e allo spazio Schengen (è stato tolto Israele). L’elenco D, che comprende alcune nazioni extraUE/Schengen per le quali è possibile evitare la quarantena ha subito molte modifiche. Vi invitiamo quindi a consultarlo sempre in caso di necessità. 
  • L’elenco C prevede l’esonero da quarantena e tamponi per chi è in possesso di Green Pass UE 
  • L’elenco D prevede l’esonero dalla quarantena per i soggetti che hanno ultimato il ciclo vaccinale e solo per Canada, Giappone e USA è ammesso anche il certificato di guarigione. Per fruire dell’esonero da quarantena è necessaria anche l’effettuazione di un tampone negativo nelle 72 ore (48 per il Regno Unito) antecedenti l’ingresso in Italia 
  • L’elenco E comporta l’effettuazione di un tampone nelle 72 ore precedenti e di 10 gg di quarantena seguiti da un nuovo test.  
  • Sono state eliminate le restrizioni speciali previste per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Questi paesi sono ora compresi nell’elenco E e possono fruire delle relative eccezioni. 

 

L’eccezione relativa al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore è riferita esclusivamente alla quarantena: i lavoratori in questione non sono esentati dall’esibizione del green pass o dall’effettuazione dei tamponi ove previsti

E’ stato previsto che le certificazioni rilasciate da Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e USA sono equivalenti al green pass UE. 

E’ stata riconosciuta l’equivalenza di alcuni vaccini somministrati all’estero, l’elenco nella circolare https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2021/09/circolare_23settembre.pdf 

Attenzione: in molti paesi, anche nella UE, la situazione Covid si sta aggravando e sono stati disposti lockdown e restrizioni all’ingresso. Vi raccomandiamo di verificare giorno per giorno le normative vigenti nello stato di destinazione. 

Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che il significato del termine “green pass” e il suo contenuto non sono omogenei all’interno della UE. Vi invitiamo a leggere il nostro articolo https://www.tradecube.it/il-green-pass-e-le-trasferte-allestero/ che evidenzia le possibili problematiche.