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04-07-2022 PROTOCOLLO CONDIVISO MISURE ANTICOVID DAL 01/07/2022

E’ stato approvato il nuovo protocollo condiviso tra sindacati e parti sociali che aggiorna, dal 1 luglio 2022, le misure di contrasto Covid-19 negli ambienti lavorativi.    Nel complesso le misure già in essere fino al 30 giugno risultano alleggerite, ma esistono ancora molte disposizioni da applicare e da rispettare.  Viene ribadito il ruolo centrale del medico competente, così come la necessità della stesura di un protocollo aziendale e della presenza di un comitato aziendale con la partecipazione dell’RLS e delle rappresentanze sindacali se presenti.  “Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19”    In estrema sintesi i punti di attenzione:  Non obbligatorio/raccomandato:  Indossare mascherina FFP2, salvo casi particolari individuati in collaborazione con il medico competente e ove non sia possibile rispettare il distanziamento di un metro  Misurare la temperatura all’ingresso  Ricorso al lavoro agile   Favorire orari di ingresso scaglionati e prevedere ove possibile porte di entrata e uscita separate  Necessario/obbligatorio:  aggiornare il protocollo aziendale Covid 19  costituire (o mantenere, dal momento che già ci dovrebbe essere) il comitato in azienda per la verifica dell’applicazione del protocollo, con la partecipazione del RLS e delle rappresentanze sindacali  coinvolgere il medico competente e il RSPP nell’individuazione e applicazione delle misure, anche per i lavoratori fragili  mettere a disposizione in azienda un numero adeguato di mascherine FFP2, detergenti per mani e per superfici  contingentare l’accesso agli spazi comuni   informare i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro  informare in modo specifico i lavoratori in funzione dei contesti lavorativi  assicurare ovunque il ricambio d’aria  assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali/superfici e di tastiere, schermi touch, ecc, nonché delle attrezzature di uso promiscuo  adottare tutte le precauzioni igieniche personali, in particolare la pulizia/disinfezione delle mani  seguire le regole previste per la sorveglianza sanitaria    Il protocollo precisa inoltre il comportamento da tenere qualora insorgano sintomi nei luoghi di lavoro e in caso di contagio, anche con riferimento agli appaltatori. Le parti si dovrebbero riunire entro il mese di ottobre 2022 quindi, salvo cambiamenti nella situazione generale, le regole previste si applicheranno almeno fino al 31/10/2022.  Resta in vigore il protocollo per i cantieri, approvato con Ordinanza del ministero della Salute 09/05/2022 e valido fino al 31/12/2022, così come restano in vigore gli specifici protocolli di settore.    Ricordiamo che relativamente a tutti i dati trattati nella gestione dei protocolli anticovid dovranno essere rispettate le normative del GDPR (privacy).    A tale proposito vogliamo segnalare che l’art. 25 del testo unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008), che si occupa della sorveglianza sanitaria, prevede quanto segue:   (c) (il medico competente)  istituisce,   aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria responsabilità,  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria;  tale cartella è conservata  con  salvaguardia  del  segreto professionale e, salvo il tempo  strettamente  necessario  per  l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e  la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di   custodia   concordato   al   momento  della  nomina  del  medico competente;  La custodia della cartella sanitaria comporta obblighi e responsabilità: suggeriamo di verificare che nel contratto con il medico competente sia chiaramente definito questo luogo di custodia. 

30-05-2022 PROCEDURE ANTICONTAGIO E SMART WORKING

Smart working con procedura semplificata    E' stata prorogata al 31/08/2022 la possibilità di svolgere l'attività di lavoro agile in modalità semplificata, vale a dire:  senza necessità di accordo individuale con il lavoratore (che comunque è fortemente raccomandato)  con la procedura di comunicazione massiva sul portale del Ministero del lavoro    Misure anticontagio nei cantieri    L’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 16/05/2022 prevede le misure anticontagio che devono essere seguite nei cantieri fino al 31/12/2022. Il testo completo al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/16/22A02978/sg    Importante notare come le misure siano precise e articolate e come vengano posti gli obblighi e responsabilità a carico di tutti i soggetti coinvolti nelle attività.    Le misure devono essere applicate da chiunque si trovi sul cantiere, indipendentemente dalla sua qualifica:  datori di lavoro  lavoratori  lavoratori autonomi e tecnici  tutti i soggetti che operano in cantiere  il coordinatore per la sicurezza, ove nominato a norma di Legge, integra il piano di sicurezza e coordinamento  il datore di lavoro adotta il Protocollo all’interno del cantiere, eventualmente integrandolo previa consultazione del coordinatore dei lavori e delle rappresentanze sindacali  i committenti vigilano affinchè vengano applicate le misure previste dal Protocollo  il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e l’RLS e i responsabili di cantiere nell’applicazione del protocollo    Il protocollo, che alleghiamo e Vi raccomandiamo di leggere attentamente, regolamenta i seguenti aspetti:  Informazione  DPI  Accesso fornitori esterni  Pulizia e igiene  Gestione spazi comuni  Persona sintomatica in cantiere  Sorveglianza sanitaria  Si raccomanda di integrare/modificare i protocolli aziendali già presenti con le prescrizioni dell’ordinanza    Misure anticontagio nelle imprese    Come già comunicato resta in vigore il protocollo tra Governo e parti sociali dl 6 aprile 2021. E' previsto un successivo incontro tra le parti entro il 30 giugno, quindi per ora si applicano in toto le regole già vigenti.

17-05-2021 RIMOSSO L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER GLI INGRESSI DA UE/SCHENGEN

in data 14/05/2021 sono state firmate due nuove ordinanze del Ministero della Salute, che modificano gli obblighi e le restrizioni per i rientri dall’estero. Le nuove normative sono in vigore fino al 30/07/2021.  Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al Webinar che si terrà martedì 18/05/2021, durante il quale saranno trattati per cenni anche i temi riguardanti le trasferte in Svizzera, UK, Germania e USA, che sono tra le nazioni più gettonate in base ai quesiti ricevuti da TradeCube. Iscrizioni su https://mailchi.mp/liabergamo/trasferta21   Le informazioni che seguono sono puramente orientative e devono essere sempre verificate con quelle riportate sul sito   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html Autodichiarazione obbligatoria  Verrà sostituita da modulo digitale di localizzazione del passeggero, previa adozione di circolare del Ministero della Salute   Chiunque faccia ingresso in Italia da paesi UE/Schengen, Regno Unito e Israele  Non è più tenuto alla quarantena di 5 gg  deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo  Il sito esteri.it precisa che nelle more del rilascio della certificazione verde resta valido il certificato di tampone negativo  Chi non presentasse il tampone negativo è obbligato a 10 gg di quarantena e a test al termine della stessa    Chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da paesi diversi dai precedenti, salvo Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka  Il test molecolare o antigenico deve essere effettuato entro le 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia  Restano fermi gli obblighi di quarantena di 10 gg e di nuovo test al termine della stessa    Eccezioni (pertinenti alle trasferte di lavoro) da test e quarantena  chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro  personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore    Chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka  E’ soggetto a divieti d’ingresso, test e quarantena come da istruzioni riportate su sito esteri.it, senza eccezioni.  Restrizioni per il Brasile fino al 30/07/2021  Restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh fino al 30/05/2021    Voli Covid-tested  Le relative autorizzazioni sono state estese a Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York “John Fitzgerald Kennedy'' e "Newark Liberty'', Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.  Gli aeroporti italiano coinvolti sono Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Venezia Marco Polo.  Le persone in arrivo in Italia con voli Covid tested sono esonerate dagli obblighi di quarantena  L’operatività dei voli è da verificare con le singole compagnie aeree La disciplina dei voli “covid Tested” sarà in vigore fino al 30/10/2021 

03-05-2021 TRASFERTE IN UK E RESTRIZIONI RIENTRI DA INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA

Vi aggiorniamo sulle seguenti novità:   Trasferte nel Regno Unito   L'INPS ha chiarito che ai fini previdenziali continuerà ad essere rilasciato il modello A1, valido fino a 24 mesi senza possibilità di proroga. Ogni trasferta nel Regno Unito, anche molto breve, deve essere attentamente valutata, in quanto potrebbe essere necessaria la richiesta di un permesso di lavoro. Questo vale sia per la Gran Bretagna che per l'Irlanda del Nord. Quest'ultima continuerà ad applicare le norme UE per la gestione doganale e IVA, ma non per la movimentazione delle persone e per il distacco/trasferta dei lavoratori.   Limitazioni ai rientri da India, Sri Lanka e Bangladesh   Nuova ordinanza del 29/04/2021: fino al 15 maggio 2021 gli ingressi dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka sono consentiti ai soli cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021 e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute, alle seguenti condizioni: autodichiarazione e immediata comunicazione dell'ingresso in Italia all'autorità competente test molecolare o antigenico effettuato delle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia test molecolare o antigenico all'aeroporto di arrivo )in caso di test molecolare il soggetto è mantenuto in quarantena fino all'esito dello stesso) dieci giorni di quarantena presso un "Covid hotel" o altra struttura approvata dall'autorità sanitaria ulteriore test molecolare o antigenico al termine del 0 gg Le  precedenti ordinanze relative a queste nazioni sono sostituite da quella del 29/04/21.   Le persone che si trovano in Italia e che dal 15 al 28 aprile compresi hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate: a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso all'autorità sanitaria competente per territorio,  a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone   a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento. La situazione è in continuo cambiamento, tutti gli aggiornamenti su: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

07-04-2021 AGGIORNAMENTI TRASFERTE ESTERO

L'Ordinanza Ministero Salute 02/04/2021 – restrizioni trasferte estero: proroga al 30 aprile 2021: la quarantena di 5 giorni per l’ingresso da paesi UE e Schengen le restrizioni per l’ingresso dal Brasile elimina le particolari restrizioni vigenti per l’Austria e il Regno Unito, che ora vengono trattati come gli stati UE e Schengen introduce una quarantena di 14 giorni per gli spostamenti da e per la regione Tirolo (Austria)   In sintesi, chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni dai paesi UE (ed eccezione del Tirolo che prevede 14 gg di quarantena), Schengen, Regno Unito:  - deve effettuare tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore antecedenti l'ingresso  - è sottoposto a quarantena di 5 gg anche se il risultato è negativo  - deve effettuare ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 gg  Restano in essere l'obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia.    Chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni per paesi extra UE/Schengen è tenuto all’effettuazione di 14 gg di quarantena, con obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia   Le esenzioni (che non valgono per il Brasile) sono, tra le altre:  Personale di imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative max 120 ore   Chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo max di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro  

31-03-2021 QUARANTENA PER INGRESSI DALLA UE

L'ordinanza del Ministero della Salute, in vigore da oggi 31/03/2021 e fino al 06/04/2021 prevede che chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni precedenti da:   Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco   -deve effettuare tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore antecedenti l'ingresso -è sottoposto a quarantena di 5 gg anche se il risultato è negativo -deve effettuare ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 gg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg   Restano in essere l'obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia. L'unica esenzione per le trasferte di lavoro è quella prevista per i dipendenti di aziende italiane per trasferte della durata massima di 120 ore.   Allo stato attuale chi si trova quindi in trasferta da più di 5 gg e deve rientrare per la Pasqua sarà necessariamente soggetto alla quarantena di 5gg.   Per i rientri dall'Austria restano sempre valide le norme più restrittive (quarantena e due tamponi senza eccezioni).

15-02-2021 RESTRIZIONI AUSTRIA, BRASILE E REGNO UNITO

Con ordinanza del 13/02/2021 il Ministero della salute ha stabilito le restrizioni che seguono, valide dal 14/02 al 05/03/2021. La normativa è articolata in modo differente per Austria, Brasile e Regno Unito, ma l'obbligo di effettuare la quarantena all'ingresso in Italia vale per tutte e tre le nazioni.   ingressi dall'AUSTRIA: Chi nei 14 gg precedenti abbia soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria deve: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone all'ingresso in Italia (aeroporto o luogo di confine) oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi effettuare un nuovo test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni Non ci sono eccezioni che possano riguardare le trasferte di lavoro.   ingressi dal BRASILE: E' vietato l'ingresso ed il transito in Italia a chiunque abbia soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in Brasile. Fanno eccezione solo i seguenti casi: persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13/02/2021 persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi o necessità In questi casi devono essere osservate le seguenti norme: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone in aeroporto all'ingresso in Italia oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi effettuare un nuovo test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni   ingressi dal REGNO UNITO (compresa Irlanda del Nord): La normativa non è cambiata ma la riepiloghiamo: E' vietato l'ingresso ed il transito in Italia a chiunque abbia soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in Regno Unito. Fanno eccezione solo i seguenti casi: persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23/12/2020 persone che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare In questi casi devono essere osservate le seguenti norme: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone in aeroporto all'ingresso in Italia oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi Voli Covid tested: la relativa normativa resta in vigore fino al 05/03/2021   La situazione può modificarsi di giorno in giorno e quindi Vi invitiamo a tenere d'occhio il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

18-01-2021 NUOVE SCADENZE, DPCM 14/01/2021 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 30/04/2021 (DL 2/2021). La proroga trascina con sé tutte le scadenze legate espressamente al termine dello stato di emergenza.    E' entrato in vigore dal 16/01/2021 il nuovo DPCM relativo alle restrizioni Covid, valido fino al 05/03/2021.    E' stato prorogato al 30/04/2021 il rilascio dell'EUR 1 previdimato. Dal 1 maggio le imprese prive dello status di esportatore autorizzato potranno continuare a rilasciare il modello Eur.1, ma la sua emissione sarà soggetta ad istruttoria da parte della Dogana, con dilatazione di tempi e costi.  https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6571723/20210115-17654RU+CIRCOLARE+EUR+1+PROROGA+post+OH.pdf/66d137af-f123-412f-9a3e-bb3729fb9a8d      Alleghiamo la tabella aggiornata con le restrizioni alla mobilità internazionale, da leggere con riguardo alle avvertenze che seguono:    Le trasferte in Italia e all'estero    Brasile: dal 16 al 31 gennaio 2021, sono vietati l’ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, eccetto per chi si trovava a bordo di un volo indiretto verso l’Italia iniziato il 16 gennaio 2021. In base a questa ordinanza chi si trova in Brasile non ha modo di rientrare in Italia fino alla fine di gennaio. Maggiori dettagli nell'allegato.    Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non ci sono eccezioni. Fino al 05/03/2021 è consentito l'ingresso in Italia solo ai residenti ed in caso di assoluta necessità, con obbligo di:  tampone negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  tampone da effettuarsi all'aeroporto oppure entro 48 ore dall'ingresso in Italia  quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi  Maggiori dettagli nell'allegato o su https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html    Elenchi paesi: bisogna prestare la massima attenzione perchè gli elenchi paesi potrebbero subire modifiche da un giorno all'altro con ordinanza del Ministero della Salute. Bisogna fare molta attenzione perchè a volte le modifiche degli elenchi sono contenute nelle ordinanze relative alle regioni italiane o ad altri argomenti e quindi non è sempre facile individuarle.  Consultare sempre:  http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp, oppure   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html verificando la data di aggiornamento riportata in alto    Se il dipendente è positivo all'estero: il rientro dai paesi UE, Schengen e UK impone l'effettuazione del tampone nelle 48 ore antecedenti il rientro. Il dipendente che risultasse positivo, anche se asintomatico, deve seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali che possono essere diverse in base al paese o alla regione.    Comprovate esigenze lavorative  ad eccezione del regno Unito, permettono sempre gli spostamenti, nel rispetto degli obblighi di test e quarantena stabiliti per i singoli paesi  E’ opportuno:    rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte    evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni o all’estero     Voli Covid-tested  Rimane l'esonero da quarantena (fatto salvo per chi ha soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti dal Regno Unito) per chi fa ingresso in Italia con i voli Covid Tested  https://www.tradecube.it/nuovi-voli-covid-tested-esonerati-da-quarantena/    Ingresso nei paesi esteri: è sempre regolato dalle norme locali, che possono variare senza preavviso rendendo difficoltose o impossibili le trasferte già programmate. Importante prevedere clausole contrattuali di salvaguardia che possano tutelare l'impresa in caso di mancato o tardivo adempimento ed eventualmente assicurazioni per annullamento viaggio, per non perdere le spese eventualmente anticipate.  Aggiornamenti sui siti delle varie ambasciate e su www.viaggiaresicuri.it, dove è anche disponibile il questionario interattivo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/       Raccomandazioni del DPCM     Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.     Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:     -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working       Norme che restano in vigore     Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.     E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.    

09-12-2020 VOLI COVID TESTED

il DPCM 3 dicembre 2020 (art. 8 comma 8 lettera p) ha previsto una nuova casistica di esenzione da quarantena per i rientri in Italia valida fino al 15/02/2021, vale a dire i voli “covid tested”.    Si tratta di voli in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino da e per i seguenti aeroporti:  Francoforte «Frankfurt am Main»,   Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss»   Atlanta «Hartsfield-Jackson»,   New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty»,    I voli “covid tested” possono essere individuati in fase di prenotazione e l’imbarco è consentito solo previo:  test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco  oppure test molecolare (RT PCE) o antigenico effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco    I viaggiatori che sbarcano a Fiumicino verranno sottoposti a nuovo test molecolare (RT PCE) o antigenico in aeroporto e, se negativo, verranno esonerati dalla quarantena.    I viaggiatori che sbarcano negli scali sopraelencati dovranno attenersi alle procedure previste dai paesi di destinazione, che possono prevedere uno o più test e periodi di quarantena in attesa degli esiti. La migliore fonte di informazione sono le compagnie aeree  https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/voli-covid-tested-nyc.html  Restano fermi i divieti di spostamento previsti dal DPCM vigente da e per i paesi extraUE ed extra-Schengen fatte salve pochissime eccezioni, tra le quali le esigenze lavorative.    Ricordiamo che per l’ingresso negli USA per trasferte di lavoro necessita, oltre al visto specifico, il NIE, che viene rilasciato dopo valutazione del consolato USA in Italia, solo qualora il viaggio risponda ad esigenze di interesse nazionale USA.    Per gli USA sono già attivi alcuni voli Alitalia ed entro il 19/12 le procedure verranno attivate anche da Delta.    Ulteriori informazioni ai link:  https://www.adr.it/coronavirus  - Nuova procedura voli “Covid Tested” con USA senza obbligo quarantena all'arrivo in Italia

05-12-2020 DPCM 03/12/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

Ecco l'aggiornamento dettagliato sulle novità previste dal DPCM del 03/12/2020, che sarà valido fino al 15/01/2021.    Divieti di spostamento tra regioni e comuni  Vi informiamo che i divieti di spostamento disposti dal DPCM e dal DL 158/2020, così come il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 non si applicano in presenza di comprovate esigenze lavorative  E’ opportuno:   rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte   in particolare nei periodi individuati dalla normativa (dal 21/12/20 al 06/01/21) evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni o all’estero    Raccomandazioni del DPCM    Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.    Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:    -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working     Norme che restano in vigore    Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.    E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.      Trasferte nella UE o all’estero  Non esistono divieti assoluti agli spostamenti internazionali per esigenze di lavoro, che restano sempre consentiti anche tra il 21/12/2020 ed il 06/01/2021. Alleghiamo la tabella di TradeCube aggiornata, che si riferisce solo alle trasferte di lavoro.  Attenzione: potrebbero intervenire delle ordinanze del Ministero della salute che modificano gli elenchi di Paesi. Ciò significa che potrebbero sopravvenire obblighi di quarantena anche per i rientri da paesi UE e Schengen o per trasferte non superiori a 120 ore    Ingressi in Italia dal 10/12/2020  Da tale data tutti i lavoratori che rientrano in Italia, salvo le trasferte di durata inferiore alle 120 ore, dovranno essere soggetti a tampone o quarantena, in relazione non solo al paese di provenienza, ma ai soggiorni e transiti effettuati nei 14 gg precedenti:  area UE e Schengen – tampone nelle 48 ore antecedenti l’ingresso  altri paesi – quarantena 14 gg  Chi proviene da San Marino o Vaticano non è soggetto ad alcun obbligo    Ingressi da Area UE e Schengen dal 10/12/2020  Sono subordinati all’effettuazione di tampone (test molecolare o antigenico) con esito negativo fatto nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Ciò significa che il tampone deve essere sempre effettuato all’estero. Invitiamo tutte le imprese ad attivarsi con largo anticipo perché potrebbe non essere facile effettuare il tampone all’estero ed in modo particolare ottenere l’esito in meno di 48 ore. In assenza di certificato di test negativo i lavoratori verranno posti in quarantena per 14 gg.  Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e del GDPR gli accertamenti sanitari possono essere disposti solo con l’intervento del medico competente.    Esenzioni ed eccezioni  Valgono le eccezioni già in vigore (vedi tabelle), in particolare per i lavoratori dipendenti da aziende italiane che si recano in trasferta per un periodo non superiore alle 120 ore.    Denuncia infortunio INAIL per Covid   Ricordiamo che il Covid contratto in occasione di lavoro configura infortunio sul lavoro. Se il datore di lavoro riceve un certificato medico di infortunio o una richiesta in tal senso dell’Inail è comunque tenuto a presentare denuncia d’infortunio entro 48 ore senza entrare nel merito della valutazione della riconducibilità del contagio all’attività lavorativa.  Ricordiamo che solo la scrupolosa osservanza dei protocolli nazionali e territoriali può sollevare il datore di lavoro da responsabilità civili e penali. 

09-11-2020 AGGIORNAMENTO COVID E OPERATIVITA' IN SVIZZERA

Stiamo ricevendo numerose richieste sulla possibilità di effettuare trasferte in Italia ed all'estero.   Uno dei temi centrali riguarda la Svizzera, per la quale abbiamo curato e pubblicato una guida completa che potete scaricare gratuitamente su https://www.tradecube.it/esportare-e-operare-in-svizzera-missione-possibile-guida-gratuita/   Ad oggi non ci sono restrizioni per entrare in Svizzera dall'Italia https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541 né ci sono obblighi di quarantena o tamponi al rientro.     dichiarazione da consegnare ai lavoratori Raccomandiamo di consegnare ai lavoratori in trasferta (in conformità alle restrizioni vigenti in ciascuna area) una dichiarazione del datore di lavoro che contenga i seguenti dati: la descrizione della trasferta la specifica che si tratta di una trasferta necessaria ed indifferibile l'itinerario da percorrere e le date E' possibile allegare alla stessa l'ordine del cliente, la copia dei biglietti aerei o altra documentazione atta a dimostrare quanto sopra. In realtà non è strettamente obbligatorio fornire la dichiarazione, perchè la norma prevede l'autocertificazione, ma è quantomai opportuno. vedi FAQ.   Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.   utilizzo automezzi aziendali Ricordiamo che sono sempre in essere le misure da adottare per l'utilizzo di automezzi aziendali, che devono essere aerati e sanificati su base regolare, vedi FAQ   Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.   Tenete sotto controllo le FAQ al link http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638   altre notizie d'attualità   formazione in materia di sicurezza La formazione in materia di Sicurezza deve essere aggiornata e devono essere rispettate le relative scadenze, in quanto rientra tra le attività formative ammesse: Art. 1 lettera s) DPCM 03/11/2020 - Sono altresì consentiti gli esami (...), nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.  https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html   divieto di licenziamentoIl DL 137/2020 (Ristori) ha previsto la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi fino al 31/01/2021; la proroga non è più legata alla fruizione della Cassa integrazione né degli esoneri e vale per tutti i datori di lavoro, salvo accordo collettivo aziendale e cessazione completa dell'attività. Restano possibili i licenziamenti disciplinari ed è possibile comunque cessare il rapporto, tra gli altri casi, nel periodo di prova, per superamento del periodo di comporto ed al termine del periodo di apprendistato. La materia è estremamente complessa quindi invitiamo le aziende che intendessero porre termine ad un rapporto di lavoro a sottoporci il caso concreto.

05-11-2020 DPCM 03/11/2020 ZONE ROSSE DAL 06/11/2020 – AGEVOLAZIONI LAVORATORI E CIG

Il giorno venerdì 6 novembre 2020 entrerà in vigore il nuovo DPCM che prevede ulteriori restrizioni a livello regionale:  area gialla  Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.   area arancione  Puglia e Sicilia.   area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.     L’ordinanza del Ministero della Salute che individua le varie aree sarà valida per 15 giorni.  Siamo in attesa di eventuali chiarimenti e ordinanze regionali, nel frattempo precisiamo che:  le attività produttive, commerciali non al dettaglio e professionali proseguono normalmente, fatta salva la scrupolosa applicazione dei protocolli anticontagio  gli spostamenti per comprovate ragioni di lavoro sono sempre consentiti     Restrizioni alla mobilità La mobilità tra regioni, comuni o nell’ambito dello stesso comune (per le zone rosse) è sempre consentita per comprovate ragioni di lavoro, con autocertificazione.   E’ opportuno:  rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte  soprattutto nelle zone rosse evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni  Attualmente sul sito del Ministero Interni si trova il seguente modulo di autodichiarazione https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf Limitazione servizi di ristorazione  Le chiusure (zona rossa) o limitazioni dei servizi di ristorazione (escluse le mense) potrebbero avere riflessi sui lavoratori che devono pranzare o cenare in detti esercizi.  Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche organizzative come prevedere una maggior flessibilità nella pausa pranzo o consentire la consumazione del pasto in azienda.   Norme che restano in vigore   Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.      E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.       Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale. In particolare sarà necessario dare atto della modalità di rispetto delle raccomandazioni che seguono o delle motivazioni per le quali non possono essere rispettate.     Raccomandazioni del DPCM   Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.   Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:   -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working Le decisioni aziendali potranno essere riportate e motivate in un documento o nell’aggiornamento del disciplinare, che potrà essere sottoposto al comitato come sopra indicato.  L'utilizzo dello smart working è particolarmente indicato, ove possibile in relazione alla mansione ed indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate in azienda, per i lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Deve essere valutato ogni volta che sia compatibile con la mansione, per tutti i lavoratori con figli studenti ed in ogni caso ove la struttura non assicuri il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le prescrizioni dei protocolli.  Il Ministero del Lavoro ha precisato pochi giorni fa nelle sue FAQ che fino al 31/01/2021 sarà possibile utilizzare la procedura semplificata per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori in smart working.  Congedi e smart working genitori Con il DL 137/2020 (ristori), è ampliato il diritto ad agevolazioni e congedi per i genitori, per i periodi di quarantena del figlio disposti dalle autorità sanitarie e per tutto il periodo di chiusura delle scuole Figli fino a 16 anni non compiuti il dipendente può operare in smart working (se la mansione lo consente)   Figli fino a 14 anni non compiuti In alternativa allo smart working un solo genitore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito al 50% della retribuzione con indennità a carico dell’INPS Figli da 14 a 16 anni non compiuti Ove non sia possibile svolgere la prestazione da casa il lavoratore avrà diritto ad un’aspettativa non retribuita con conservazione del posto    Qualora un genitore operi in smart working o fruisca del congedo, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire di alcuna di queste misure  Rimane invariato il diritto allo svolgimento del lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza per dipendenti disabili/immunodepressi o con familiari disabili o immunodepressi    Cassa integrazione  Vengono disposte ulteriori sei settimane di Cassa Integrazione Covid, fruibili dal 16/11/2020 al 31/01/2021, ai datori di lavoro per i quali siano state completamente autorizzate le settimane previste dalla precedente normativa (9+9). Le ulteriori sei settimane saranno assoggettate a contributo addizionale del 9% o 18% in relazione al calo di fatturato registrato tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020.    Movimenti da e per l’estero  Non cambia nulla per quanto riguarda divieti, obblighi di quarantena e tamponi all’ingresso in Italia.   La situazione oltreconfine è estremamente variabile e confusa, e può cambiare di ora in ora anche in relazione a singole città, regioni o località di transito: prima di partire è indispensabile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e contattare consolati ed autorità locali per conoscere con precisione eventuali restrizioni ed obblighi.  Per le ragioni precedentemente elencate si raccomanda di effettuare solo le trasferte indispensabili e di evitare le trasferte di natura commerciale o comunque i contatti che possono avvenire a distanza.  Evidenziamo che le prescrizioni e restrizioni elencate nell'allegato, così come quelle previste dagli stati esteri, si applicano con riferimento ai soggiorni o transiti nei 14 gg precedenti l’ingresso nel Paese, e non semplicemente con riferimento alla provenienza.  

26-10-2020 DPCM 24/10/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

E’ stato pubblicato il DPCM 24/10/2020, che da lunedì 26 ottobre 2020 sostituisce quelli attualmente in vigore e sarà valido fino al 24/11/2020.   La presente informativa riguarda solo i temi che interessano, anche indirettamente, le attività produttive e commerciali non aperte al pubblico.  Ricordiamo che restano sempre in vigore le norme più restrittive previste dalle varie ordinanze Regionali.    Norme che restano in vigore  Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.  E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.  Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.   Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale. In particolare sarà necessario dare atto della modalità di rispetto delle raccomandazioni che seguono o delle motivazioni per le quali non possono essere rispettate.    Raccomandazioni del DPCM  Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.  Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:  è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working  Le decisioni aziendali potranno essere riportate e motivate in un documento o nell’aggiornamento del disciplinare, che potrà essere sottoposto al comitato come sopra indicato.  In particolare l’utilizzo dello smart working è particolarmente indicato, ove possibile in relazione alla mansione ed indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate in azienda, per i lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Deve essere valutato inoltre per tutti i lavoratori con figli studenti ed in ogni caso ove la struttura non assicuri il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le prescrizioni dei protocolli.    Conseguenze indirette sull’attività aziendale  Restrizioni alla mobilità  Alcune Regioni hanno previsto restrizioni alla circolazione (esempio ordinanza Ministero Salute e Regione Lombardia, divieto di circolazione dalle 23 alle 5 fino al 13/11/2020); gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative sono comunque ammessi con autocertificazione. Onde evitare contestazioni raccomandiamo alle aziende di rilasciare apposite dichiarazioni ai lavoratori che si devono muovere negli orari non consentiti per documentare le ragioni di lavoro.  Limitazione servizi di ristorazione  Le limitazioni agli orari ed alla capacità dei servizi di ristorazione (escluse le mense) potrebbero avere riflessi sui lavoratori che devono pranzare o cenare in detti esercizi.  Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche organizzative come prevedere una maggior flessibilità nella pausa pranzo o consentire la consumazione del pasto in azienda.    Trasferte all’estero  La situazione è estremamente complessa; abbiamo cercato di schematizzare gli obblighi ed i divieti nell’allegato a titolo orientativo con riferimento alle trasferte di lavoro, ma Vi raccomandiamo di sottoporci sempre i casi concreti onde evitare imprevisti.  Le regole che elenchiamo sono relative agli ingressi e soggiorni in Italia stabiliti a livello nazionale:  le regioni potrebbero stabilire regole più restrittive  ogni paese estero ha le sue regole che possono variare anche a livello regionale e sono sempre da esaminare caso per caso (www.viaggiaresicuri.it) Per le ragioni precedentemente elencate si raccomanda di effettuare solo le trasferte indispensabili e di evitare le trasferte di natura commerciale o comunque i contatti che possono avvenire a distanza; ciò vale anche per le trasferte in Italia.

15-10-2020 DPCM 13/10/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

È stato firmato il DPCM 13/10/2020, contenente le misure anticontagio valide fino al 13/11/2020. Vi riportiamo i passaggi più rilevanti per le attività produttive, con riserva di integrare le informazioni; nella trattazione delle restrizioni ai viaggi ci si riferisce sempre alle trasferte di lavoro.  Norme che restano in vigore (art. 2)  Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali.   Raccomandiamo alle aziende di non allentare per alcuna ragione le misure di sicurezza e di rispettare scrupolosamente (tra l’altro) gli obblighi di distanziamento sociale, mascherina ed eventuali altri DPI, disinfezione e lavaggio mani e sanificazione superfici.   Obbligo di mascherina (art. 1 comma 1)  Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione, ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli ove sia possibile mantenere continuativamente la condizione di isolamento.   MOBILITA’ DELLE PERSONE  Le informazioni che Vi forniamo sono generiche: in caso di dubbi consultate sempre https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  C’è anche la possibilità di compilare un questionario che Vi può orientare nell’interpretazione della normativa  Spostamenti senza restrizioni (né tamponi né quarantene)  Sono solo quelli che avvengono da e per le seguenti nazioni, purchè non si abbia soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in paesi diversi da quelli elencati di seguito:  Repubblica di San Marino  Stato della Città del Vaticano   Austria   Bulgaria  Cipro  Croazia  Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)  Estonia   Finlandia  Germania  Grecia  Irlanda  Lettonia  Lituania  Lussemburgo   Malta   Polonia  Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)   Slovacchia   Slovenia   Svezia   Ungheria   Islanda   Liechtenstein   Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen)   Svizzera   Andorra   Principato di Monaco  ATTENZIONE: questo elenco vale solo con riferimento alle partenze dall’Italia ed ingressi in Italia; ogni nazione ha le sue regole pertanto chi si reca nelle nazioni elencate potrebbe essere soggetto a tamponi, test o quarantena all’ingresso nel paese  Tamponi obbligatori al rientro (art. 6 comma 6)  Le persone che nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Italia hanno soggiornato o transitato nelle nazioni dell’Elenco C   Belgio   Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)   Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)   Repubblica Ceca   Spagna (inclusi territori nel continente africano)  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).  devono:    avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia    oppure    notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie    effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro    Se tali persone nei 14 giorni precedenti avessero soggiornato o transitato in paesi diversi da quelli fin qui elencati sono comunque soggetti a quarantena all’ingresso in Italia.  In base a quanto riportato su   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html non paiono esistere eccezioni all’obbligo di tampone, anche se dalla lettura del DPCM sembrerebbero applicabili.  Paesi diversi dai precedenti (art. 6 comma 1)  Per il rientro da tutti i paesi non elencati sopra vige l’obbligo di quarantena di 14 gg; in tal caso, una volta arrivati in porto/aeroporto sarà necessario rientrare nella propria abitazione con mezzi privati e dovrà essere informata l’Azienda sanitaria competente per territorio.  Paesi ad alto rischio di contagio (art. 4 comma 1)  E’ vietato entrare in Italia per chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato dai seguenti stati Elenco F:  A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana   A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro   A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia  E’ ammesso il rientro in Italia con quarantena, senza eccezioni, dei cittadini UE o Schengen e dei loro congiunti che siano residenti in Italia da una data anteriore a quelle sopraindicate.  Eccezioni  Le eccezioni non si applicano a chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato nei paesi ad alto rischio dell’elenco F  Le eccezioni riguardano le trasferte brevi ed i transiti ma, stante la complessità delle regole, vi preghiamo di sottoporci il caso concreto per verificarne l’ammissibilità.  Ingresso in paesi UE o esteri   Non esiste una regola fissa e raccomandiamo di consultare sempre viaggiaresicuri.it   Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che:   I paesi considerati a rischio dalle altre nazioni non sono necessariamente gli stessi previsti per gli ingressi in Italia.   Le restrizioni possono anche riguardare i viaggiatori provenienti (o che abbiano soggiornato/transitato negli ultimi 14 gg) in alcune regioni italiane.   Dal momento che le persone hanno ricominciato a viaggiare è importante verificare anche dove sono state nei 14 gg precedenti all’ingresso nel paese straniero: infatti il paese di destinazione potrebbe non avere posto in essere restrizioni all’accesso di chi proviene dall’Italia, ma imporre quarantene o test in relazione ai soggiorni o transiti effettuati negli ultimi 14 gg anche in paesi che noi consideriamo “sicuri”   Necessario quindi tenere traccia degli spostamenti del lavoratore dipendente, sia all’estero che nelle varie ragioni italiane.   Smart working semplificato – DL 125/2020  A causa di un disallineamento della normativa sarà possibile continuare a porre in essere o prorogare lo smart working senza necessità di un accordo con il dipendente ed utilizzando la procedura semplificata solo fino al 31/12/2020, nonostante lo stato di emergenza sia prorogato a tutto il 31/01/2021. Raccomandiamo in ogni caso la stesura di un accordo che comprenda almeno i termini e modalità principali dello svolgimento della prestazione da remoto.   Trattamento economico lavoratore in quarantena mess. INPS 3653  L’INPS ha chiarito che il lavoratore che si trovi in quarantena in uno stato estero non è coperto dalla malattia, come invece avviene per la quarantena effettuata in Italia.

09-10-2020 PROROGA STATO EMERGENZA E NUOVE MISURE ANTICONTAGIO

Proroga stato di emergenza  Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021 (DL 125 del 7 ottobre 2020).   Fino a tale data sarà quindi possibile continuare a porre in essere o prorogare lo smart working senza necessità di un accordo con il dipendente ed utilizzando la procedura semplificata. Raccomandiamo in ogni caso la stesura di un accordo che comprenda almeno i termini e modalità principali dello svolgimento della prestazione da remoto.    Obbligo di mascherina  Lo stesso decreto obbliga su tutto il territorio nazionale all’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione, ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli ove sia possibile mantenere continuativamente la condizione di isolamento.    Norme che restano in vigore  Il Dpcm del 7/9/2020 è interamente prorogato fino al 15/10/2020, valgono le norme in esso contenute come da nostre precedenti comunicazioni Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore.  Raccomandiamo alle aziende di non allentare per alcuna ragione le misure di sicurezza e di rispettare scrupolosamente (tra l’altro) gli obblighi di distanziamento sociale, mascherina ed eventuali altri DPI, disinfezione e lavaggio mani e sanificazione superfici.    Tamponi obbligatori al rientro  Con l’ordinanza del Ministero della salute del 8/10/2020 è stato modificato l’elenco di paesi che richiede l’effettuazione di tampone al rientro in Italia.  Le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, tutta la Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna  devono:      avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia   oppure   notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie   effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro      Non esistono più prescrizioni per i rientri da Malta, Croazia o Grecia.  Ricordiamo che accertamenti medici e test possono essere prescritti solo tramite il medico competente.    Eccezioni se sussistono tutte le seguenti condizioni (eccezioni valide fino al 15/10/2020 perché contenute nel DPCM prorogato)  se non ci sono sintomi    se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1)  se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore  se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania)  Si è esentati dal tampone.    Ingresso in paesi UE o esteri    Non esiste una regola fissa e raccomandiamo di consultare sempre viaggiaresicuri.it  Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che:  I paesi considerati a rischio dalle altre nazioni non sono necessariamente gli stessi previsti per gli ingressi in Italia.  Le restrizioni possono anche riguardare i viaggiatori provenienti (o che abbiano soggiornato/transitato negli ultimi 14 gg) in alcune regioni italiane.  Dal momento che le persone hanno ricominciato a viaggiare è importante verificare anche dove sono state nei 14 gg precedenti all’ingresso nel paese straniero: infatti il paese di destinazione potrebbe non avere posto in essere restrizioni all’accesso di chi proviene dall’Italia, ma imporre quarantene o test in relazione ai soggiorni o transiti effettuati negli ultimi 14 gg anche in paesi che noi consideriamo “sicuri”  Necessario quindi tenere traccia degli spostamenti del lavoratore dipendente, sia all’estero che nelle varie ragioni italiane.      La situazione può cambiare di ora in ora: raccomandiamo di consultare costantemente  https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  http://www.viaggiaresicuri.it/find-country 

24-09-2020 TAMPONE PER RIENTRO DA FRANCIA

Avendo ricevuto diverse richieste di chiarimenti sui casi di esenzione dall’effettuazione dei tamponi per i lavoratori in rientro da trasferte in Francia (località interessate)/Grecia/Croazia/Malta/Spagna di durata fino a 120 ore, riepiloghiamo le informazioni con la relativa ricostruzione normativa:   Eccezioni se sussistono tutte le seguenti condizioni: • se non ci sono sintomi   • se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1) • se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore • se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania - Bulgaria fino al 22/09/2020) Si è esentati dal tampone.   Ordinanza Ministero Salute 12/08/2020 (così modificata dall’ordinanza del 21/09/2020)   Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)   1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.   DPCM 07/09/2020 - ART. 1   3. L'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.   DPCM 7/8/2020 – art. 6 comma 7   7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano: (….) f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; (….) Segnaliamo comportamenti difformi a livello provinciale e regionale.

23-09-2020 NOVITA' TAMPONI FRANCIA

L’ordinanza del Ministero della salute del 21/09/2020 ha previsto che chi rientra dopo avere soggiornato o anche solo transitato in Francia, limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra, così come già previsto per Croazia, Spagna, Malta e Grecia deve:  avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia  oppure  notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie  effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro  Eccezione:  se non ci sono sintomi   se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1)  se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore  se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania - Bulgaria fino al 22/09/2020)  Si è esentati dal tampone.  Ricordiamo che l’effettuazione del tampone non coinvolge il datore di lavoro ma è un obbligo del cittadino; dal momento che si tratta di trasferte il datore di lavoro deve informare il lavoratore che l’esito del tampone deve essere trasmesso al medico competente. Ai sensi dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori e come ribadito dal Garante Privacy il datore di lavoro non può disporre tamponi o test sierologici né tantomeno conoscerne l’esito: i controlli devono transitare tramite il medico competente.  In assenza di sintomi alcune regioni impongono la quarantena ed altre no in attesa dell’esito del tampone; è opportuno informarsi presso le autorità sanitarie locali. La quarantena, per i lavoratori dipendenti, è considerata malattia a tutti gli effetti e durante la stessa non è possibile operare nemmeno in smart working.  ALTRE VARIAZIONI:  La Bulgaria è stata tolta dall’elenco delle nazioni a rischio dal 22/09/2020; chi rientra non sarà più soggetto a quarantena; la Bulgaria viene a tutti gli effetti trattata come le altre nazioni UE e Schengen.  Rimane l’isolamento fiduciario per la Romania  La Serbia è stata tolta dall’elenco delle nazioni “vietate”; è ora possibile recarsi in Serbia ma al rientro sarà necessaria la quarantena come per tutte le nazioni extraUE   La situazione può cambiare di ora in ora: raccomandiamo di consultare costantemente https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html http://www.viaggiaresicuri.it/find-country

08-09-2020 DPCM 07/09/2020 E RESTRIZIONI MOBILITA'

Stamattina è stato pubblicato il DPCM del 07/09/2020 in vigore da oggi e fino al 07/10/2020.  Le norme vigenti sono state prorogate con pochissime variazioni, compreso l’obbligo di rispetto dei protocolli condivisi per le attività commerciali e produttive, la cantieristica, logistica e trasporti. In particolare le novità riguardano:  Rientri da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: continua ad esserci l’obbligo di tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti il rientro in Italia oppure entro 48 ore dal rientro, ma ci sono delle eccezioni per le trasferte di lavoro di breve durata (entro le 120 ore) ed i transiti. Invitiamo chi avesse dei casi concreti a contattarci per effettuare le opportune verifiche.  E’ stato meglio specificato l’elenco B, che è quello dei paesi UE e Schengen dove c’è libertà di movimento, salvo tampone al rientro da Spagna, Grecia, Malta, Croazia  Austria, Belgio, Cipro, Croazia,Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia ( esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.    Eccezioni alla quarantena: previste originariamente per il personale viaggiante e per particolari esigenze lavorative con protocolli approvati dall’autorità sanitaria,  vengono estese  "agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione dei Ministero della salute e con obbligo di presentare al  vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo." Questa eccezione non riguarda i lavoratori che rientrano in Italia dopo una trasferta, ma persone residenti all’estero che vengono in Italia per ragioni di lavoro indifferibili. E’ stata evidentemente inserita per eventi sportivi e manifestazioni internazionali ma potrebbe riguardare anche altre ragioni di lavoro indifferibili: è necessaria comunque l’autorizzazione del Ministero della Salute.  Tutte le altre disposizioni sono invariate, in particolare:  l’applicazione integrale dei protocolli condivisi per le attività produttive e commerciali, la cantieristica, i trasporti e la logistica, compreso il numero di posti occupabili sugli automezzi aziendali, gli obblighi di pulizia e sanificazione e l'obbligo di indossare la mascherina nei locali comuni la prova della temperatura con obbligo di segnalazione all’autorità sanitaria, da attuarsi nel rispetto della privacy, nelle regioni (es. Lombardia) dove questa è obbligatoria  la necessità di quarantena per il rientro da Bulgaria, Romania, nazioni extra UE ed extra Schengen. In tal caso il luogo in cui verrà effettuata la quarantena in Italia può essere raggiunto solo con mezzi privati. Esistono eccezioni per le trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore ed i transiti, da approfondire singolarmente.  Attenzione: qualsiasi accertamento sanitario (compresi tamponi, test, ecc.) diverso dalla prova della temperatura (ove obbligatoria per legge) deve essere disposto dal medico competente e non può essere disposto dal datore di lavoro, nemmeno se obbligatorio per Legge o per l'ingresso in uno stato estero.    Molti paesi stanno introducendo restrizioni in seguito all'incremento dei contagi in varie nazioni europee: Vi raccomandiamo quindi di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima di programmare qualsiasi spostamento anche nell'Unione Europea e di tenerlo consultato fino al giorno della partenza.   Vi ricordiamo inoltre che il Covid19 contratto in occasione di lavoro (quindi sempre in caso di trasferta) configura infortunio sul lavoro, con possibilità di azioni di responsabilità da parte dell’INAIL e raccomandiamo la stesura di appositi protocolli ed informative al personale destinato in trasferta oltreconfine. 

28-08-2020 NOVITA' MESE DI AGOSTO

Vi aggiorniamo sinteticamente sulle novità del mese di agosto 2020, che impattano particolarmente sui rapporti di lavoro.  Siamo ancora in attesa dei chiarimenti e delle circolari esplicative: non appena risolti i dubbi i clienti gestiti dallo studio riceveranno anche informative personalizzate in base alla loro situazione.  DL 104 DEL 14/8/20 (in vigore dal 15/8) - decreto agosto  CASSA INTEGRAZIONE (ordinaria, FIS, deroga, ecc.) - art. 1   periodi fruibili dal 13/07 al 31/12/2020  -9 settimane per tutti senza contributi aggiuntivi. Nelle 9 settimane sono inclusi i periodi già richiesti e collocati anche parzialmente nel periodo da 13/07 in poi. In pratica i periodi di cassa integrazione già chiusi al 12/7 non contano, mentre quelli in corso contano anche per la parte precedente ai fini dell’utilizzo delle 9 settimane.  -ulteriori 9 settimane con contributo aggiuntivo del 9% o del 18% in funzione del calo del fatturato del 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Se il calo raggiunge il 20% non si paga nulla.  ESONERO CONTRIBUTIVO - art. 3   solo per chi ha fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno: chi non fruisce delle nuove 18 settimane e non licenzia ha diritto ad un'esenzione contributiva per un periodo pari al doppio di quello svolto in cassa integrazione tra maggio e giugno, con un massimo di 4 mesi. Per esempio chi avesse fruito di due settimane di cassa integrazione per un dipendente in maggio avrà diritto ad un mese di esenzione contributiva.  ESONERO NUOVE ASSUNZIONI - art. 6   Le nuove assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni dei contratti a termine, effettuate fino al 31/12/2020 daranno luogo ad un esonero contributivo per 6 mesi nella misura massima di € 8.060 su base annua.   CONTRATTI A TERMINE - art. 8   Fino al 31/12 è possibile rinnovare o prorogare senza causale una sola volta i contratti a termine, per una durata massima di 12 mesi, nel limite dei 24 mesi complessivi.  ABROGATA PROROGA AUTOMATICA CONTRATTI A TERMINE ED APPRENDISTATO IN CORSO  Non ci sono ancora chiarimenti sulle modalità operative per cessare i rapporti prorogati automaticamente.  DIVIETO LICENZIAMENTI - art 14   Chi non ha integralmente fruito delle 18 settimane di Cassa integrazione o, in alternativa, non ha terminato la fruizione dell’esonero contributivo, non può licenziare per GMO né attivare procedure, salvo accordo sindacale o cessazione completa dell'attività.  FRINGE BENEFIT NON TASSATO - art. 112   passa da € 258 a € 516 per il 2020. Trattasi dell’importo che può essere erogato, tra l’altro, in buoni spesa non rappresentativi di denaro senza che venga assoggettato ad imposte e contributi. L’importo può essere erogato ad personam; invitiamo le aziende che hanno in corso un piano welfare o simile a contattare il gestore della piattaforma per verificare come l’importo verrà gestito.  Origine preferenziale - modelli Eur1/ATR previdimati – Circolare Dogane 21/2020  E’ stato rinviato al 31/10/2020 il termine entro il quale sarà ancora possibile fruire dell’agevolazione della previdimazione dei certificati d’origine preferenziale e del modello ATR. Ricordiamo che dopo tale data il rilascio dei certificati sarà soggetto ad istruttoria delle Dogane, che implica costi, tempi e verifiche aggiuntive, salvo che l’esportatore abbia la qualifica di “esportatore autorizzato”, che si ottiene con la presentazione di un’apposita domanda e superamento di audit doganale. 

18-08-2020 RIENTRI LAVORATORI DIPENDENTI DALL'ESTERO

Stiamo ricevendo molte richieste relative al rientro al lavoro dei dipendenti che sono stati in vacanza in Croazia, Spagna, Malta e Grecia (elenco che potrebbe allungarsi nei prossimi giorni).   I datori di lavoro sono preoccupati in quanto vorrebbero evitare che i lavoratori rientrassero in azienda prima di avere avuto l’esito negativo del tampone e ci chiedono come comportarsi. Vogliamo quindi riepilogare in questa news tutte le domande ed i dubbi che ci sono stati presentati in questi giorni.  Cosa dicono le norme:   Non c’è alcun obbligo per chi è rientrato in Italia da queste quattro nazioni prima del 13 agosto  In linea generale la quarantena è considerata malattia e trattata come tale (art. 26 DL 28/2020)  L’ordinanza del Ministero della salute prevede l’isolamento fiduciario in attesa del test, ma le varie Regioni hanno interpretato in modo difforme questo obbligo. In particolare Lombardia ed Emilia Romagna non prevedono obbligo di isolamento fiduciario, mentre il Veneto prevede che gli interessati rimangano al proprio domicilio ed il Piemonte prevede l’isolamento fiduciario.  Le ordinanze non coinvolgono in alcun modo i datori di lavoro.   E’ fatto assoluto divieto ai datori di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori. Il divieto è previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori ed è stato ribadito in modo molto deciso dal garante della privacy https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635  E’ parimenti vietato chiedere ai lavoratori autocertificazioni. Le uniche due notizie autocertificabili sono il fatto di non essere stato a contatto negli ultimi 14 gg con persone risultate positive e di non essere stato negli ultimi 14 gg in zone a rischio (che allo stato attuale comprendono anche l’Italia, visto lo stato di pandemia…) https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro    In pratica:  Il datore di lavoro non ha titolo né di sapere dove sono andati in vacanza i dipendenti né di accertare il fatto che abbiano effettuato un tampone con esito negativo e nemmeno può rifiutare la prestazione lavorativa che il dipendente vuole svolgere.  Anche se l’azienda venisse a conoscenza dei luoghi di vacanza dei lavoratori, non potrebbe comunque effettuare delle discriminazioni in funzione della località.   L’unico modo per effettuare eventuali accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti è tramite il medico competente: in ogni caso l’azienda non ha la possibilità di sapere se il lavoratore abbia fatto il tampone ed il relativo risultato, ma avrà solo un certificato di idoneità da parte del medico competente.  Ciò che l’azienda potrebbe fare è promuovere, in collaborazione con il medico competente, un programma gratuito di screening in favore dei dipendenti, anche in cooperazione con le autorità sanitarie, ma il tutto su base volontaria e senza che il datore di lavoro possa conoscerne i risultati.  Il lavoratore, se non è in possesso di certificato di malattia, può operare in regime di smart working, ma in assenza di accordo in tal senso non è possibile imporlo. Il dipendente in malattia per isolamento fiduciario non può in ogni caso lavorare in smart working.   E se i dipendenti sono stati in trasferta in queste nazioni?   In tal caso il datore di lavoro è a conoscenza del viaggio, che è stato effettuato per ragioni di lavoro. In questo caso riteniamo che il datore di lavoro sia tenuto ad accertare, tramite il medico competente, l’idoneità del lavoratore al rientro in azienda.  Solo nella Regione Veneto esiste un’apposita ordinanza per le trasferte di lavoro, che impone precisi obblighi ai datori di lavoro https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256    Vacanze e trasferte in località extra Schengen/extraUE, Romania, Bulgaria  Chi rientra (o chi è stato negli ultimi 14 gg in uno di questi stati) è soggetto obbligatoriamente ad isolamento fiduciario per 14 gg, che viene trattato a tutti gli effetti come malattia.    E se il dipendente invia il certificato di tampone positivo?  In qualsiasi caso, se il dipendente di sua spontanea volontà e senza essere sollecitato trasmette certificato di tampone negativo l’azienda ne prende atto.    Riportiamo sotto alcuni link utili per tutte le informazioni del caso relative alla Lombardia e ricordiamo il ruolo centrale del medico competente, che deve fattivamente cooperare con il datore di lavoro per individuare le misure più adatte alla prevenzione dei contagi in azienda.  Tenete in ogni caso presente che la situazione è in continua evoluzione: Vi invitiamo a consultare spesso i siti delle autorità per eventuali aggiornamenti.      L’ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020 prevede, tra l’altro:  b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.   http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5018  Le Regioni hanno interpretato in modo difforme l’obbligo di quarantena:   LOMBARDIA  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia  L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, dispone che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie  Alcune ATS, tra le quali Milano, raccomandano l’isolamento domiciliare ove possibile: alcuni link utili  http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17762  https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-FARE  https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2153-coronavirus-se-rientri-dall-estero.html  https://www.ats-insubria.it/news/6106-nuove-disposizioni-per-rientro-da-malta-spagna-croazia-e-grecia  https://www.ats-brescia.it/contenuto-web/-/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/coronavirus-attenzione-a-chi-entra-in-italia 

13-08-2020 NUOVE RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Con l'ordinanza del 12/08/2020 il Ministero della Sanità ha previsto le seguenti nuove restrizioni:   -la Colombia è stata aggiunta alla lista delle nazioni dalle quali è vietato l'ingresso (F)   -chi entra in Italia e negli ultimi quattordici giorni ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna deve essere sottoposto a tampone, con le seguenti modalità: presentando all'imbarco o ai controlli di frontiera l'esito del tampone negativo effettuato entro le 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia effettuando il tampone in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure entro le 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ATS di competenza; in tal caso l'interessato è sottoposto a quarantena fino all'esito del tampone. Tutto ciò vale anche per le trasferte di lavoro: dal momento che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sulla salute dei lavoratori, al rientro da eventuali trasferte presso le nazioni indicate il datore di lavoro non potrà ammettere in azienda il dipendente, se non prima di avere avuto l'idoneità dal medico del lavoro o, in alternativa, qualora il lavoratore consegni di sua spontanea volontà l'esito del tampone negativo.   Resta in vigore l'esonero dal periodo di quarantena per soggiorni di durata non superiore alle 120 ore, ad eccezione di chi ha soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da Romania, Bulgaria e dalle nazioni elencate nella lettera F, alle quali è stata aggiunta la Colombia. La normativa è piuttosto articolata, quindi Vi invitiamo a contattarci per esaminare il caso concreto.   Riepiloghiamo le restrizioni in essere, con gli ultimi aggiornamenti, da www.viaggiaresicuri.it:   A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;in alternativab) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.C- Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).  Sono previste alcune, limitate eccezioni. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano: a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

11-08-2020 DPCM 7 AGOSTO 2020 E RESTRIZIONI MOBILITA'

Il DPCM 7 agosto 2020 ha prorogato fino al 7 settembre 2020 le misure previste per le attività produttive e commerciali. Fino a tale data si applicheranno quindi integralmente i protocolli condivisi in essere, applicabili alle attività produttive e commerciali, alla cantieristica, ai trasporti ed alla logistica, Restano quindi in vigore tutti gli obblighi e le procedure fin qui applicati.   Ai fini della mobilità internazionale le nazioni sono state suddivise in 7 gruppi:   Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Elenco B Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco Elenco C Bulgaria, Romania Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia   Salvo eccezioni, è vietato l'ingresso in Italia a chi abbia soggiornato negli ultimi 14 gg nei paesi di cui all'allegato F. Chiunque rientri, con mezzo pubblico o privato, dalle nazioni di cui alle lettere C-D-E-F o vi abbia soggiornato/transitato nei 14 gg precedenti è soggetto a quarantena di 14 gg.   Esistono eccezioni per i viaggi di lavoro di durata fino a 120 ore e per i transiti: Vi preghiamo di contattarci in caso di necessità per la verifica del caso concreto.   Le informazioni dettagliate sono consultabili su  https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ma ad oggi il sito non è ancora aggiornato con il DPCM del 7 agosto; Vi invitiamo a tenerlo controllato in caso di trasferte in corso.   Molti paesi stanno introducendo restrizioni in seguito all'incremento dei contagi in varie nazioni europee: Vi raccomandiamo quindi di consultare il sito viaggiaresicuri.it prima di programmare qualsiasi spostamento anche nell'Unione Europea e di tenerlo consultato fino al giorno della partenza.  

03-08-2020 PROROGA STATO EMERGENZA E PROTOCOLLI

Ultime news in materia Covid-19:   PROROGA STATO DI EMERGENZA  Il DL 83/2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020.    VALIDITA’ DPCM 14/07/2020 E PROTOCOLLI CONDIVISI ANTICONTAGIO  Lo stesso decreto ha prorogato fino al 10 agosto la validità del DPCM 14/07/2020. Ciò significa che fino a tale data restano in vigore tutti gli obblighi, compresa l’osservanza dei protocolli condivisi per le attività commerciali e produttive, per la cantieristica, per i trasporti e la logistica.  Regione Lombardia: con l’ordinanza n. 590 del 31/07/2020 ha prorogato tutti gli obblighi in corso fino al 10/09/2020, tra i quali:  obbligo di indossare la mascherina in ambienti chiusi  obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti e tempestivo avviso all’ATS in caso di sintomi  obbligo di misurazione della temperatura per gli esercizi con somministrazione al tavolo    LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE  Ad oggi in Italia non sono state aggiunte nuove restrizioni per chi negli ultimi 14 gg ha soggiornato o transitato nei paesi ritenuti a rischio. La situazione è la seguente:  divieto ingresso  Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana  ingresso con quarantena  Bulgaria, Romania e paesi extra UE ed extra Schengen, fatte salve specifiche eccezioni per brevi soggiorni o transiti    La situazione è però in continua evoluzione, stante la risalita della curva dei contagi in varie nazioni europee. Numerose restrizioni sono state poste con riferimento, ad esempio, ad alcune regioni della Spagna. Raccomandiamo quindi di non dare per scontata la libera circolazione nell’area UE e Schengen e di documentarsi sia in fase di programmazione che immediatamente prima della partenza.     SANIFICAZIONE CON OZONO  La sanificazione con ozono non è tra quelle previste dalla circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute per gli ambienti non sanitari, che prevede ipoclorito di sodio 0,1% ed alcool etilico 70%.  Vista la diffusione di questo metodo di sanificazione, INAIL ed ISS hanno pubblicato uno studio sugli effetti dell’ozono  https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-focus-on-ulizzo-ozono-pandemia-2020_6443149992319.pdf  In particolare l’ozono è una sostanza pericolosa, ed in quanto tale deve essere oggetto di specifica valutazione dei rischi ed i lavoratori devono ricevere formazione ed informazione. Raccomandiamo a chi avesse adottato questa procedura di adeguarsi al quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, che tra l’altro raccomanda la valutazione di ricorrere a sostanze/processi non pericolosi o meno pericolosi.    Riportiamo un estratto  Sulla base delle informazioni relative alla proprietà intrinseche dell’ozono, il suo utilizzo in ambienti di lavoro richiede l’adozione di precauzioni specifiche. In particolare è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli operatori preposti ai trattamenti di sanificazione sia dei lavoratori che devono svolgere il loro lavoro negli ambienti trattati. Infatti, trattandosi di una sostanza pericolosa utilizzata in un luogo di lavoro, è necessario applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008, Titolo IX - Sostanze pericolose, Capo I - Protezione da agenti chimici, effettuando la valutazione dei rischi e adottando misure generali e specifiche di protezione e di prevenzione, prevedendo disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, ed effettuando una corretta informazione e formazione dei lavoratori. In particolare, ai fini della riduzione del rischio chimico si raccomanda sempre di valutare la possibilità di ricorrere a sostanze e/o processi non pericolosi o meno pericolosi (principio di sostituzione) (DL.vo 81/2008, Art. 15, co.1, lett. f).     VALIDITA’ DURC  I DURC on line con scadenza compresa tra il 31/01 ed il 31/07/2020 sono prorogati al 31/10/2020 

24-07-2020 SMART WORKING IN SCADENZA AL 31 LUGLIO 2020 - AGGIORNAMENTO

Il ministero del Lavoro ha pubblicato una nuova faq, che definisce le modalità di dichiarazione dello smart working dal 1° agosto.   Resterà una procedura semplificata, con l'allegazione dell'elenco in formato excel, ma dovrà essere compilato un form con il quale il datore di lavoro dichiara di essere in possesso degli accordi con i lavoratori dipendenti che esibirà in caso di verifica.   SMART WORKING: COMUNICAZIONE Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza. Vi terremo aggiornati, buona giornata.

22-07-2020 SMART WORKING IN SCADENZA AL 31 LUGLIO 2020

Qualora non venisse prorogato lo stato di emergenza, il 31 luglio cesserebbe di avere efficacia la procedura semplificata per la comunicazione dei lavoratori in smart working.   Si ritornerebbe quindi alla procedura ordinaria, che prevede il deposito dei singoli contratti presso il Ministero del lavoro. Raccomandiamo a chi non avesse le credenziali di attivarsi immediatamente per richiederle https://www.cliclavoro.gov.it/areariservata/Pagine/La-mia-home.aspx, in modo da essere preparati ad accedere al portale; nel contempo chi non l'avesse ancora fatto deve iniziare a ragionare sugli accordi con il personale.   Al momento restiamo in attesa di istruzioni: nel caso non venga prorogato lo stato di emergenza si auspica la previsione di un periodo transitorio per gestire questo adempimento, anche in considerazione del mese di agosto, ma questa non è una certezza.   Cogliamo l'occasione per sottolineare due aspetti molto importanti:   1) se anche nella Vostra impresa la modalità smart working diventerà la modalità normale di lavoro per parte dei dipendenti, è necessario iniziare a valutarne gli aspetti organizzativi a 360° ed individuare le previsioni contrattuali più idonee per ogni lavoratore interessato. LIA offre consulenza ed assistenza in merito a questi aspetti.   2) raccomandiamo a tutte le imprese di attivarsi richiedendo le credenziali di tutti gli enti (Ministero Lavoro, INAIL, INPS, ecc.) oppure lo SPID (chiama lo 035322377 per informazioni), in quanto nel prossimo futuro l'accesso ai siti istituzionali sarà necessario per svolgere qualunque adempimento che, se delegato, comporta dispendio di tempo e denaro.

16-07-2020 PROROGA MISURE RESTRITTIVE AL 31/07/2020

Le misure anticontagio vigenti fino al 14/07/2020 sono state prorogate al 31/07/2020. DPCM 14/07/2020 Proroga integralmente al 31/07/2020 il DPCM 11/06/2020, compresi gli allegati protocolli condivisi per le attività produttive, i cantieri edili, i trasporti e logistica. INGRESSI IN ITALIA SPOSTAMENTI CONSENTITI Sono  consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia) INGRESSI CON QUARANTENA 14 GG Chiunque faccia ingresso in Italia con qualunque mezzo da una nazione diversa da tutte quelle precedentemente citate, oppure vi abbia soggiornato nei 14 gg precedenti, è sottoposto ad isolamento fiduciario per 14 gg, salvo eccezioni contemplate nella norma (brevi soggiorni e transiti da valutare singolarmente). DIVIETI ASSOLUTI E’ vietato l’ingresso a chi proviene, o ha transitato nei 14 giorni antecedenti da a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana. REGIONE LOMBARDIA L’ordinanza 580 del 14/07/2020 proroga fino al 31/07/2020 l’obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti e di comunicare i casi sospetti all’ATS di riferimento. L’obbligo di indossare la mascherina resta in vigore nei locali chiusi e per tutti i lavoratori che operano nello stesso ambiente, come previsto anche dal protocollo condiviso allegato al DPCM del 11/06/2020.

15-06-2020 RESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO - TRASFERTE ESTERO

Anche se la parte più critica dell’emergenza sembra rientrata, restrizioni e protocolli restano in vigore e le imprese devono osservarli attentamente per evitare rischi.   NORMATIVA RECENTE DPCM 11/06/2020 – fino al 14/07/2020 restano validi i protocolli anticontagio in vigore, tra i quali ricordiamo, per le imprese di produzione, commerciali ed i cantieri, quelli del 24/04/2020. Tali protocolli sono stati allegati al DPCM 11/06/2020 e quindi hanno valore di legge. La Regione Lombardia, con ordinanza 566 del 12/06/2020 ha prorogato fino al 30/06/2020 l’obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti, con le modalità già in vigore: la misurazione della temperatura deve essere effettuata prima dell’ingresso nei locali aziendali ed anche durante il lavoro, qualora dovessero insorgere sintomi; in caso di temperatura superiore a 37,5° è necessario isolare il lavoratore, dotarlo di mascherina ed avvisare immediatamente l’ATS di competenza. Raccomandiamo l’osservanza dell’obbligo di riservatezza ed il rispetto del GDPR. Potete a proposito consultare le faq del Garante https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro   RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO Ricordiamo che il contagio da Covid in occasione di lavoro configura infortunio sul lavoro e può comportare responsabilità civili e penali in capo al datore di lavoro. Non pensiamo solo a chi opera a contatto con il pubblico o lavora nell’ambiente sanitario: se è vero che in linea generale può essere difficile ricondurre all’occasione di lavoro il contagio, può non esserlo qualora i dipendenti contraggano la malattia in trasferta, soprattutto ora che le restrizioni si stanno allentando. L’art. 2087 del codice civile prevede che L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Come potete vedere gli obblighi sono molto estesi: il DL Rilancio ha confermato quanto aveva già anticipato l’INAIL con un documento di prassi, cioè che il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del codice civile, applicando i protocolli del 24/04/2020 e le linee guida di settore. E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. I dipendenti devono essere informati in modo chiaro ed esauriente sia con informative ad hoc che con cartellonistica in azienda. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   Le trasferte in chiave Covid-19 Alcuni spunti: protocollo dell’azienda ospitante, delle strutture ricettive e luoghi di soggiorno e verifica che siano sufficienti regole vigenti in materia di trasporto pubblico e privato nei paesi di destinazione e transito (es. policy delle compagnie aeree) protocolli aeroporti/stazioni di transito e destinazione norme anticontagio delle nazioni di destinazione e di transito gestione dell’emergenza (sintomi Covid mentre il lavoratore è all’estero oppure al rientro): valutare se le assicurazioni RC, sanitarie, ecc. coprono il rischio da contagio e le eventuali spese istruzioni e formazione al lavoratore sul comportamento da tenere rispetto GDPR nella circolazione di informazioni sul lavoratore coinvolgimento medico del lavoro che se del caso individuerà particolari fattori di rischio Naturalmente se parliamo di trasferte oltreconfine a ciò si aggiungono il rispetto delle norme ordinarie sulla sicurezza sul lavoro e di tutti gli adempimenti obbligatori.   TRASFERTE ALL’ESTERO Le regole che precisiamo sotto sono relative solo agli ingressi in Italia: prima di partire sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia o da altre zone ritenute a rischio.  Ricordiamo inoltre che i controlli saranno assidui ed è indispensabile porre in essere tutti gli adempimenti per il distacco, anche a fronte di trasferte di un solo giorno.   Situazione ingressi in Italia dal 15 giugno 2020 Sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario   Restrizioni in vigore fino al 14 luglio Fino al 30 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo comprovate esigenze lavorative Fino al 14 luglio 2020 chiunque faccia ingresso in Italia, con mezzi pubblici e privati, salvo che provenga da uno degli stati sopraelencati, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni. Esistono eccezioni per i transiti e per le trasferte di durata non superiore a 120 ore; le eccezioni sono molto specifiche e quindi preghiamo chi fosse in questa situazione di contattarci per una consulenza ad hoc.   Raccomandiamo infine di iscrivere la trasferta all'estero sul sito www.viaggiaresicuri.it 

01-06-2020 COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO - TRASFERTE - FORMAZIONE

Dal 3 giugno gli spostamenti saranno liberi in tutta Italia, anche tra diverse Regioni.   Tutte le norme, i protocolli e le misure anticontagio per le attività produttive e commerciali restano in vigore e sono invariati Le leggi ed i protocolli vigenti prevedono ancora che in questa fase, ove possibile, venga favorita la modalità di lavoro a distanza (smart working): è possibile istituire delle forme di smart working parziale, per limitare gli accessi alle strutture lavorative e diminuire il numero delle persone presenti contemporaneamente in azienda. I Protocolli nazionali e territoriali prevedono sempre, a maggior tutela dei lavoratori, limitazioni delle trasferte di lavoro in genere: si raccomanda di effettuarle solo in caso di necessità e di svolgere gli incontri di lavoro tramite sistemi di videoconferenza. La Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza 555 del 29/05/2020, con la quale, tra l’altro, ha mantenuto invariati gli obblighi di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti fino al 14/06/2020. Ricordiamo che in Lombardia la misurazione della temperatura deve essere effettuata prima dell’ingresso nei locali aziendali ed anche durante il lavoro, qualora dovessero insorgere sintomi; in caso di temperatura superiore a 37,5° è necessario isolare il lavoratore, dotarlo di mascherina ed avvisare immediatamente l’ATS di competenza. Queste operazioni, così come qualsiasi trattamento di dati relativi alla salute dei lavoratori, devono essere svolte nel rispetto della riservatezza del lavoratore e di quanto previsto dal GDPR, in particolare la temperatura può essere registrata solo qualora superi i 37,5°. https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro   Trasferte all’estero Numerosi clienti ci stanno chiedendo informazioni relativamente alle trasferte all’estero: le regole che precisiamo sotto sono relative solo agli ingressi in Italia: prima di partire sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia o da altre zone ritenute a rischio. Ricordiamo inoltre che i controlli saranno assidui ed è indispensabile porre in essere tutti gli adempimenti per il distacco, anche a fronte di trasferte di un solo giorno. ATTENZIONE: quando si parla di transfrontalieri, o cross border workers, che generalmente possono muoversi senza obblighi di quarantena, si intende coloro che lavorano in una nazione ed abitano in un’altra, facendo ritorno a casa ogni sera. Non sono i lavoratori in trasferta, per i quali la situazione è in continua evoluzione ed ancora esistono restrizioni.   Situazione ingressi in Italia dal 3 giugno 2020 dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario   Rimodulazione orari di lavoro e formazione Il DL Rilancio 34/2020, che deve essere convertito in Legge, ha previsto la possibilità di istituire piani di rimodulazione degli orari di lavoro, prevedendo dei monte ore da destinare alla formazione dei lavoratori. Le ore di formazione sarebbero interamente a carico dello stato: si attende un apposito decreto per la definizione delle modalità   Ricordiamo ai datori di lavoro del settore metalmeccanico che dovranno garantire la formazione continua dei lavoratori per complessive 24 ore nel triennio 2020/2022; a tale proposito è possibile aderire anche alle offerte formative di LIA BERGAMOed a quelle realizzate in collaborazione con TRADECUBE, per le quali verranno rilasciati attestati che documenteranno l’assolvimento dell’obbligo.

20-05-2020 DECRETO RILANCIO E TRASFERTE ALL'ESTERO

Ieri sera è stato pubblicato il DL "Rilancio" n. 34. Ecco le novità   DECRETO RILANCIO n. 34/2020 – estrema sintesi I dati potrebbero essere imprecisi ed inaccurati, in quanto il DL è stato pubblicato solo ieri sera. In grassetto le norme riguardanti i rapporti di lavoro.   Articolo Sintesi 24 Non è dovuto il saldo IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (ma restano dovuti gli acconti 2019). Non è dovuto il primo acconto IRAP 2020 25 Contributi a fondo perduto per imprese max 5.000k di fatturato in relazione alla diminuzione dei ricavi di almeno 2/3 nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 28 Credito imposta canoni locazione per imprese max 5.000k con diminuzione dei ricavi di almeno il 50% per marzo-aprile-maggio 50 Per fruire del superammortamento investimenti effettuabili entro il 31/12/20 se acconto 20% ed ordine accettato dal venditore entro 31/12/19 68 Cassa integrazione ordinaria (industria) e FIS (altri settori, tra i quali terziario da 6 a 50 dipendenti): -9 settimane da 23/02 al 31/08/2020 -all’esaurimento delle stesse altre 5 settimane entro il 31/08/2020 -ulteriori 4 settimane in settembre/ottobre 2020 Esperimento della procedura sindacale di nuovo necessario (formulazione poco chiara) Domanda da presentare entro il mese successivo all’inizio dell’integrazione, pena la perdita del trattamento Domanda per il periodo dal 23/02 al 30/04/20 da presentare entro il 31/05/20 Ai dipendenti in FIS spetta l’assegno nucleo familiare 70-71 Cassa Integrazione Deroga -9 settimane da 23/02 al 31/08/2020 -all’esaurimento delle stesse altre 5 settimane entro il 31/08/2020 -ulteriori 4 settimane in settembre/ottobre 2020 Dopo le prime 9 settimane il trattamento si richiede all’INPS e non più alle regioni 72 Congedi pagati ai dipendenti Dal 5 marzo al 31 luglio congedo di 30 gg anche frazionati (si sostituisce ai 15 gg, non sono 30 + 15 ma 30 in tutto) Figli non superiori a 12 anni o disabili L. 104 Trattamento economico 50% carico INPS Aspettativa non retribuita dipendenti Fino alla riapertura delle scuole Figli minori 16 anni Diritto conservazione posto divieto licenziamento a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore Bonus baby sitter in alternativa ai precedenti per i medesimi beneficiari € 1.200 anche per servizi educativi/ricreativi; in tal caso incompatibile con bonus asili nido. 73 Permessi aggiuntivi L. 104 – vengono concesse ulteriori 12 giornate da fruire in maggio/giugno, stesse regole e modalità 80 Divieto di licenziamento per GMO (motivi economici, crisi, ecc.) fino al 16/08/2020 81 DURC in scadenza tra 31/01 e 15/04/20 prorogati al 15/06/20 83 Le aziende senza obbligo di sorveglianza sanitaria devono incaricare un medico competente (anche richiesto all’INAIL) per la tutela dei lavoratori in situazione di fragilità 84 Varie indennità 600 € autonomi spettanti anche per il mese di aprile. Indennità per professionisti iscritti a gestione separata con riduzioni di incassi 85 Indennità 500 € al mese per aprile/maggio per lavoratori domestici non conviventi con orario di lavoro >10 ore/settimana. Non spetta a pensionati e titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico 90 Diritto a svolgere la prestazione in lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza Genitori con figli minori di 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore resta invariato il diritto allo svolgimento del lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza per dipendenti disabili o immunodepressi/con familiari disabili o immunodepressi 93 I contratti a termine in essere alla data del 23/02/2020 possono essere prorogati e rinnovati senza causale fino al 31/08/2020 (comunque rispettando il limite max di 24 mesi) 95 L’INAIL promuoverà misure di sostegno per l’acquisto di impianti/attrezzature/DPI anticontagio. Il Bando ISI 2019 è revocato 119 Detrazione 110% per interventi importanti di riqualificazione energetica dal 01/07/20 al 31/12/21 – no imprese 120 Credito imposta per adattamento alle misure anticovid dei luoghi aperti al pubblico 121/122 Cedibilità agli istituti di credito di varie tipologie di credito d’imposta 125 Credito d’imposta 60% tutte le imprese per spese anticovid nel 2020 (necessita provvedimento attuativo) sanificazione DPI Detergenti e disinfettanti Dispositivi di sicurezza, compresi termoscanner Barriere e pannelli protettivi 128 Bonus Renzi 80 € spetta anche ai dipendenti senza capienza, con recupero retroattivo 137 Rivalutazione partecipazioni e terreni persone fisiche – 11% valore al 01/07/2020 – perizia e pagamento entro 30/09/20 147 La compensazione orizzontale di crediti nel modello F24 per il 2020 passa da € 700.000 ad € 1.000.000 186 Credito d’imposta 50% pubblicità effettuata su giornali e periodici anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche. Prenotazione entro 30/09/20   TRASFERTE ALL’ESTERO Il DPCM 17/05/2020 ha parzialmente liberalizzato dal 18/05 lo spostamento per ragioni di lavoro nell’Unione Europea e nell’area Schengen, eliminando l’obbligo di quarantena dopo il rientro in Italia in alcuni casi ben specificati. La normativa ha varie complessità e non è certamente coordinata con quelle delle altre nazioni della UE; dal 3 giugno vengono meno ulteriori restrizioni ed auspichiamo un quadro più chiaro a livello internazionale. Nel frattempo, il nostro partner TRADECUBE sta pubblicando una serie di articoli per aiutare le imprese a prepararsi alla ripresa delle trasferte, che Vi invitiamo a leggere attentamente: https://www.tradecube.it/le-trasferte-di-lavoro-e-lescalation-del-coronavirus-covid-19/ https://www.tradecube.it/trasferte-di-lavoro-allestero-fase-2-e-cambiamenti-dal-30-luglio/ https://www.tradecube.it/trasferte-allestero-post-covid-19-costi-di-viaggio-e-sicurezza/ https://www.tradecube.it/costo-del-lavoro-e-tutele-per-dipendenti-in-trasferta-allestero/

14-05-2020 ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA - PROVA TEMPERATURA

L’ordinanza 546 della regione Lombardia del 13/05/2020 obbliga alla misurazione della temperatura corporea a tutti i dipendenti dal 18 maggio 2020 Art. 1) a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.   ATTENZIONE ALLA PRIVACY: la prova della temperatura deve essere effettuata nel rispetto della privacy e della riservatezza del lavoratore ponendo in essere tutto quanto necessario, cioè: consegnare apposita informativa privacy (che può essere affissa) incaricare formalmente gli addetti impartendo dettagliate istruzioni dotare di DPI gli addetti non registrare la temperatura a meno che sia superiore ai 37,5° informare il dipendente al quale fosse riscontrata una temperatura superiore sul comportamento da tenere aggiornare il registro dei trattamenti (trattasi di una semplice annotazione contenente, tra l’altro, le finalità del trattamento, le categorie di interessati, di dati personali e di destinatari ai quali saranno comunicati, nonché i termini ultimi previsti per la cancellazione) le sanzioni previste dal GDPR possono arrivare al 4% del fatturato iL GDPR consente a chiunque di ottenere il risarcimento del danno subito, ogni qual volta vi sia stata una violazione delle disposizioni del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento.   ATTENZIONE AI SEGUENTI ASPETTI: la prova della temperatura deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato la prova deve essere effettuata con termoscanner o comunque strumento che non venga a contatto con il lavoratore è opportuno prevedere doppie misurazioni della temperatura a campione per evitare errori di rilevazione dovuti all’imprecisione dello strumento il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° deve essere dotato di mascherina se sprovvisto è opportuno che il lavoratore al quale viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5° venga sottoposto ad una seconda prova della temperatura; se risulterà avere la febbre deve essere isolato e messo nelle condizioni di lasciare l’azienda in modo riservato l’ordinanza prevede espressamente che il datore di lavoro informi tempestivamente l’ATS competente attraverso il medico competente o l’ufficio del personale la temperatura dovrà essere provata anche a chi manifesti sintomi in azienda, che deve essere isolato in modo riservato; in questo caso deve essere contattata l'ATS per ricevere istruzioni non è obbligatoria la rilevazione della temperatura a visitatori e clienti, ma è quantomai opportuna. La Legge prevede che il datore di lavoro deve fare il possibile per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed è un controsenso provare la temperatura ai dipendenti e poi permettere che entrino nei locali aziendali persone non controllate   Seguirà ulteriore informativa con ulteriori indicazioni ed una bozza di procedura che potrete utilizzare in azienda.

14-05-2020 COVID-19 - FISCO E DOGANA

Il decreto “rilancio” è stato approvato in via definitiva. Per ora non fate affidamento sulle informazioni che trovate sulla stampa, in quanto sono ancora approssimative ed inaccurate. Vi daremo informazioni certe e personalizzate non appena il decreto sarà stato pubblicato ed analizzato attentamente.   Alcune precisazioni che riguardano l’ambito fiscale, IVA e doganale   SPESE DI SANIFICAZIONE Nell’attesa che vengano definite le modalità per fruire del credito d’imposta del 50% (o nella misura che verrà definita dal prossimo decreto), Vi informiamo che la sanificazione deve essere fatturata esponendo l’IVA al 22% e non in reverse charge come le normali operazioni di pulizia. Invitiamo le imprese a verificare attentamente le fatture in quanto, se emesse erroneamente in regime di reverse charge, potrebbero causare incertezze nella spettanza e nella determinazione dell’agevolazione. Nel caso aveste ricevuto una fattura errata sarà necessaria l’emissione di una nota di credito e di una fattura con IVA esposta.   ESENZIONE DAZI ED IVA SU IMPORTAZIONE MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID-19 L’esenzione è concessa solo nei casi di: distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all’importazione alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19; messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all’importazione Non esiste alcuna esenzione se i prodotti vengono importati da aziende private per essere utilizzate nella loro organizzazione interna o se sono destinate alla rivendita     DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE ACQUISTO DI MASCHERINE L’acquisto di mascherine effettuato dalle persone fisiche può dar luogo alla detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi, alle seguenti condizioni: la mascherina deve avere le caratteristiche per essere considerata dispositivo medico ed essere riportata sull’elenco messo a disposizione dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA dallo scontrino o dalla fattura deve risultare in modo chiaro che trattasi di dispositivi medici con marchio CE o comunque conformi alle previsioni dell’art. 15 c. 2 DL 18/2020; la dicitura generica “dispositivo medico” non consente la detrazione dallo scontrino o fattura deve naturalmente risultare, come richiesto per tutte le spese mediche detraibili, anche il codice fiscale del contribuente Per fruire della detrazione non è rilevante che le mascherine siano acquistate in farmacia   EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro Tale detrazione è riconosciuta solo se le donazioni vengono effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

07-05-2020 NOVITA' COVID E FAKE NEWS

Vi aggiorniamo sulle novità e sulle conferme degli ultimi giorni. Purtroppo girano molte fake news e gli imprenditori sono confusi: vi invito a fidarvi SOLO di quanto scritto sui provvedimenti ufficiali e di rivolgerVi a noi per qualsiasi chiarimento. Il nuovo decreto con gli aiuti alle imprese NON E’ ANCORA DEFINITIVO: Vi preghiamo di non fare affidamento su ciò che si legge sulla stampa (compresa quella specializzata) finchè il decreto non verrà pubblicato, cosa della quale Vi daremo immediatamente notizia. VERIFICHE ISPETTORATO DEL LAVORO Le verifiche verranno condotte con l’aiuto di una check list, che vi alleghiamo perché può essere utile per fare un auto-test. Le verifiche potranno anche essere svolte a distanza via PEC: potrebbe esservi richiesto ad esempio di inviare il protocollo aziendale, le fatture di acquisto di DPI e disinfettanti, il registro delle pulizie, ecc. Fate tutto quanto potete per documentare accuratamente il rispetto delle norme!!! TEST SIEROLOGICI Non è cambiato nulla, è sempre VIETATO fare accertamenti sulla salute dei lavoratori. Il Ministero della Salute, con circolare 14915 del 29/04/2020 ha ben precisato che i test sierologici, eventualmente effettuabili nell’ambito della sorveglianza sanitaria (quindi SOLO dal medico competente) non sono ad oggi uno strumento indicato per determinare l’idoneità del lavoratore, né per fare una diagnosi o una prognosi. Quindi non fidatevi delle fake news e di chi propone i test alle aziende!! MEDICO COMPETENTE La circolare già citata (che alleghiamo) prevede un ruolo molto attivo del medico competente. In particolare ricorda che il medico competente può effettuare visite a richiesta del lavoratore. E’ importante informare adeguatamente i lavoratori di questa possibilità e raccomandare loro di avvalersene qualora abbiano in corso patologie. PROVA DELLA TEMPERATURA Obbligatoria per i cantieri, prima dell’accesso, facoltativa per tutte le altre attività (salvo ordinanze o protocolli regionali e provinciali). Deve essere svolta nel rispetto del GDPR: Informativa Privacy Incarico al trattamento agli addetti alla misurazione Tutela della riservatezza di chi ha una temperatura superiore ai 37.5° (prevedere uscita separata) Registrazione della temperatura solo per chi supera i 37,5° (per giustificare il divieto di accesso in azienda) Informativa sul comportamento da tenere per chi ha la febbre Il trattamento riguarda dati sensibili e quindi deve essere registrato sul registro dei trattamenti   L’azienda che, valutato tutto, ritenesse di non procedere alla prova della temperatura, lo deve motivare nel proprio protocollo dopo attenta valutazione dei rischi. SOGGETTO SINTOMATICO IN AZIENDA Ricordiamo che va isolato, rispettando la sua riservatezza, dotato di mascherina se sprovvisto, e deve essere immediatamente chiamata l’autorità sanitaria FAQ GARANTE PRIVACY Il Garante ha pubblicato il data 04/05/2020 le FAQ in materia di Covid-19. E’ vietato raccogliere autocertificazioni sullo stato di salute, le uniche autocertificazioni ammesse sono quelle che attestano la non provenienza da zone a rischio ed il non avere avuto contatti stretti con persone positive a Covid negli ultimi 14 gg. La raccolta di queste autocertificazioni non è obbligatoria ed a nostro avviso ha poco senso in quanto la stessa Lombardia è zona a rischio e chi avesse avuto contatti con persone positive è già stato posto in quarantena per il periodo previsto dalla Legge. Il datore di lavoro può venire a conoscenza dell’esistenza di lavoratori positivi al Covid perché informato dallo stesso lavoratore o chiamato a collaborare con le autorità sanitarie per tracciare la catena dei “contatti stretti”. In tal caso il datore di lavoro non può comunicare il nome dei dipendenti positivi né al RLS né ad altri dipendenti, ma solo eventualmente al medico competente. E’ fatto divieto al medico competente rivelare al datore di lavoro informazioni sullo stato di salute dei dipendenti. CASSA INTEGRAZIONE La L. 27/2020 (conversione Cura Italia) ha abolito la necessità di procedura sindacale per l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria ed al FIS. L’accordo sindacale è sempre necessario per l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga. PROROGA/RINNOVO CONTRATTI A TERMINE/SOMMINISTRAZIONE DURANTE LA CIG La L. 27/2020 (conversione Cura Italia) ha previsto la possibilità (normalmente preclusa) di prorogare/rinnovare contratti a termine e di somministrazione per le aziende che stiano fruendo della cassa Integrazione. CONTRIBUTO 100% ACQUISTO DPI – BANDO IMPRESA SICURA E’ previsto un contributo sull’acquisto di DPI, per un massimo di € 500,00 a dipendente, fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste verranno soddisfatte in ordine cronologico e la prenotazione deve essere effettuata dal 11/05/2020. Il nostro studio non gestisce questa pratica https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/cose

30-04-2020 RIPARTENZA: COVID FASE 2

Lunedì 4 maggio riapriranno le aziende manifatturiere ed il commercio all’ingrosso in regola con le misure anticontagio. Fermo restando quanto comunicato con la nostra NEWS18, che resta sempre valido, vogliamo ribadire/aggiungere alcuni suggerimenti/indicazioni utili: COMUNICAZIONE AL MEDICO COMPETENTE Deve essere comunicata la riapertura perché possa identificare i soggetti in particolari condizioni di fragilità e prendere i dovuti provvedimenti COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI Il protocollo aziendale deve essere portato a conoscenza dei dipendenti; suggeriamo di inviare quindi una comunicazione e-mail ai dipendenti con la quale: viene consegnato il protocollo aziendale aggiornato che illustra le misure anticontagio vengono comunicate eventuali rimodulazioni dell’orario di lavoro, che possono consistere ad esempio in: orari entrata ed uscita scaglionati per evitare assembramenti diversa collocazione dell’orario di lavoro per chi si sposta con i mezzi pubblici per evitare le ore di punta diversificazione dell’orario della pausa pranzo per evitare affollamento nella mensa e nelle aree comuni vengono definite le attività che possono essere svolte totalmente o parzialmente in smart working e vengono impartite le relative istruzioni I dipendenti dovranno rispondere di avere ricevuto, letto e ben compreso quanto sopra. REGISTRO VISITATORI E’ prassi normale nelle aziende più strutturate tenere un registro dei visitatori; dal momento che è preciso obbligo dell’azienda collaborare con l’ATS per rintracciare i “contatti stretti” di una persona presente in azienda positiva al Covid-19, le registrazioni si rendono necessarie per poter fornire tale collaborazione. E’ altrettanto importante, per lo stesso motivo, registrare i movimenti delle persone che si recano fuori sede. PROTOCOLLO ANTICONTAGIO Il protocollo aziendale per le misure anticontagio deve essere aggiornato con le previsioni del nuovo Protocollo Integrato del 24/04/2020. Ricordiamo che deve consistere in un documento scritto da condividere con il RLS, il medico competente e le rappresentanze sindacali se esistenti. Il Protocollo deve essere aggiornato alle nuove norme anche da parte delle aziende che non hanno mai cessato l’operatività COMUNICAZIONI AI FORNITORI/MANUTENTORI Chi deve accedere in azienda per svolgere dei servizi deve essere informato sul protocollo e le misure vigenti in azienda. E’ opportuno anticipare loro un’apposita informativa via mail prima del loro arrivo, nel momento in cui si concorda l’intervento. PULIZIA E SANIFICAZIONE E’ obbligatoria la sanificazione prima della ripresa dell’operatività nelle aree geografiche a maggiore endemia (che non vengono precisate). Per sanificazione si intende quella attuata in conformità alla Circolare 5443 del Ministero della salute, cioè utilizzando ipoclorito di sodio 0.1% o etanolo al 70% dopo la pulizia. La sanificazione può essere eseguita dal personale e/o dalle imprese ordinariamente adibite alle pulizie, purchè in conformità alla circolare e purchè tutto venga accuratamente registrato. Sottolineiamo l’importanza della sanificazione degli impianti di ventilazione e climatizzazione. Preferire sempre la ventilazione naturale. I DPI devono essere raccolti in contenitori chiusi, ma anche i fazzoletti e le salviettine di carta ed altro materiale di consumo potenzialmente contaminato. VIGILANZA Sottolineiamo l’importanza della vigilanza e dell’apertura di procedimenti disciplinari in caso si rilevino infrazioni LIABERGAMO organizza corsi di formazione in video per informare i lavoratori sulle misure anticontagio previste dalla legge e sulla gestione dello stress sul posto di lavoro.  https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-corso-di-formazione-per-la-fase-2-covid-19/

27-04-2020 RIAPERTURA 4 MAGGIO

Nella notte è stato reso noto il testo del DPCM 26/04/2020, che sostituisce quello del 10/04 e si applica fino al 17/05/2020. Alleghiamo un estratto in quanto il testo è molto corposo e consultabile qui https://www.ansa.it/documents/1587938555726_DPCM.pdf   Il Protocollo condiviso integrato in data 24/04/2020 del quale vi abbiamo accennato precedentemente è stato reso parte integrante del decreto stesso (ne alleghiamo una copia), così come quelli relativi ai trasporti ed ai cantieri. Novità significativa è che, a differenza da quanto previsto nelle unità produttive, nei cantieri è obbligatoria la misurazione della temperatura.    Il nuovo DPCM inoltre raccomanda fortemente l'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali.   Art. 2 Dal 04/05/2020 ripartono tutte le attività produttive e di commercio all'ingrosso Dal 27/04/2020 le imprese in ripartenza il 4 maggio potranno svolgere tutte le attività preparatorie alla riapertura Chiunque riapra deve applicare il protocollo condiviso delle misure anticontagio Per svolgere attività di manutenzione, vigilanza, sanificazione e pulizia, gestione dei pagamenti, spedizione e ritiro merce è sempre necessaria la comunicazione preventiva al Prefetto Le imprese che stanno svolgendo attività consentite possono continuare a farlo Non è più previsto lo svolgimento di attività per non interrompere la filiera, in favore di beneficiari già autorizzati alla prosecuzione. Si ritiene (salvo chiarimenti contrari) che chi ha già comunicato l'attività alla Prefettura possa continuare ad operare, ma da oggi non è più prevista questa casistica. Chi non ha presentato quindi la comunicazione dovrà attendere il 4 maggio per produrre. Lo smart working resta la modalità di lavoro preferenziale per le attività che possono essere svolte a distanza La prosecuzione delle attività è condizionata al numero di contagi che si svilupperanno nella Regione in cui viene svolta l'attività. E' responsabilità di tutte le imprese (oltre che di tutti i cittadini) porre in essere e rispettare scrupolosamente tutte le misure anticontagio per evitare di dover affrontare un nuovo lockdown, oltre alle conseguenze della manifestazione di un focolaio in azienda. Sottolineiamo a tale proposito l'estrema importanza della vigilanza che deve essere effettuata dal datore di lavoro coadiuvato dai preposti, che può dar luogo a procedimenti disciplinari per coloro che commettano infrazioni.   Potrebbero intervenire nella giornata di oggi e domani chiarimenti, misure regionali o novità dalla Prefettura; vi terremo informati in tempo reale.

24-04-2020 LA RIPARTENZA

Nell’attesa che venga stabilito chi può ripartire e quando (non ci sono ancora provvedimenti ufficiali), è bene precisare che chiunque voglia operare deve essere in regola con i protocolli anticontagio. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati vari aggiornamenti: vi invitiamo a leggere molto attentamente questa sintesi, anche se avete già incaricato una società esterna della consulenza. Questa sintesi riguarda anche aspetti di tutela dell’azienda che esulano dai temi tecnici della prevenzione del contagio. Medico competente Viene maggiormente coinvolto: va informato della riapertura, perché individui soggetti in particolare situazione di fragilità anche in relazione all’età può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici collabora alla stesura del protocollo ed alla scelta dei DPI L’ingresso di lavoratori risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto da una comunicazione di “avvenuta negativizzazione” nel rispetto delle procedure previste dall’autorità sanitaria Trasferte e viaggi Devono essere limitati ai casi di effettiva necessità con diretta incidenza sulle attività produttive come manutenzioni indifferibili, riparazioni urgenti, installazione di impianti e macchinari, ecc. precisiamo che tali attività sono individuate dal protocollo integrativo per la provincia di Bergamo. Vigilanza La vigilanza del datore di lavoro e dei preposti è fondamentale. Vigilare significa anche effettuare contestazioni disciplinari ai lavoratori che non osservano le misure previste. Se esplodesse un focolaio in azienda non si può dimostrare di avere effettuato la vigilanza se non vengono contestate le infrazioni, dal momento che se il contagio si espande è perché sono state commesse infrazioni. Le contestazioni disciplinari devono essere redatte seguendo le previsioni di Legge e del CCNL, quindi Vi preghiamo di non procedere autonomamente ma di chiedere la nostra consulenza. Privacy La prova della temperatura, unico accertamento possibile relativo alla salute del lavoratore, deve essere effettuata nel rispetto del GDPR: informativa preventiva al lavoratore conferimento incarichi agli addetti alla misurazione adozione di tutte le misure per garantire la riservatezza al lavoratore al quale venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5° Persone esterne che accedono in azienda Devono rispettare il protocollo e le misure anticontagio Devono ricevere informazione preventiva completa sul protocollo adottato in azienda ed anche su di loro deve essere effettuata la vigilanza Utilizzo automezzi aziendali Deve avvenire con le seguenti modalità: preferibilmente con il solo conducente al massimo con due occupanti minuti di DPI, con i finestrini abbassati veicoli con 7/9 posti su tre file: massimo una persona per fila seduti in modo alternato, con DPI e finestrini abbassati negli automezzi devono essere presenti i disinfettanti per mani Test sierologici e tamponi L’art. 5 dello statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro qualsiasi indagine sullo stato di salute dei lavoratori (fa eccezione solo la misurazione della temperatura). Qualunque accertamento diagnostico deve necessariamente transitare dal medico del lavoro, finchè non saranno adottati protocolli nazionali o regionali di screening dei lavoratori. Organizzazione del lavoro lo smart working resta la modalità preferenziale di lavoro per le attività effettuabili a distanza organizzare gli orari di lavoro in modo da: evitare gli orari di punta sui mezzi pubblici fare in modo che gli ingressi in azienda avvengano a gruppi distanziati di 5/10’ e vigilare su questo prevedere orari disallineati in modo da ridurre il numero di lavoratori presenti contemporaneamente in azienda sono vietati riunioni ed assembramenti di ogni tipo, anche nei parcheggi Ambiente di lavoro Nelle aree a maggiore endemia (es. provincia di Bergamo) prima della riapertura deve essere effettuata una sanificazione straordinaria secondo le istruzioni del Ministero della salute. I locali devono essere ventilati e ci deve essere un buon ricambio d’aria Attenzione alla disinfezione e pulizia degli impianti di climatizzazione, prese e griglie di ventilazione I lavoratori hanno un ruolo importante nella pulizia giornaliera Le attrezzature non devono essere condivise I locali devono essere riorganizzati per permettere il distanziamento sociale Devono essere a disposizione in vari punti dispenser con disinfettante per mani, bidoni per i rifiuti ed altri presidi utili I rifiuti devono essere smaltiti a norma di Legge Informazione e comunicazione L’avvenuta informazione ai lavoratori deve essere documentata e deve essere relativa a: utilizzo DPI, da consegnare con ricevuta protocollo e misure anticontagio fonti d’informazione pubblica istituzionali (per evitare le “fake news”) Figure coinvolte nella predisposizione del protocollo e nel comitato per l’aggiornamento Rappresentanti sindacali aziendali RSPP RLS Medico competente Fonti ufficiali Protocollo condiviso Governo/Sindacati del 14/03/2020 Protocollo condiviso Governo/Sindacati – integrazione del 24/04/2020 Protocollo integrativo Territoriale per la provincia di Bergamo del 20/04/2020 Documento tecnico INAIL ed elenco DPI validati del 23/04/2020 Linee guida OSHA continuamente aggiornate Sono previsti protocolli ad hoc per i cantieri edili, per le attività commerciali, ecc. nonché protocolli territoriali Vista la complessità delle misure e la loro specificità in relazione all’attività svolta ed al territorio, Vi raccomandiamo di rivolgerVi a consulenti specializzati per la messa a regime del protocollo. LIA BERGAMO ha lanciato il progetto ripartenza e vi può coadiuvare anche con: La fornitura PRIORITARIA di dispositivi tecnici e di protezione (mascherine, termoscanner e attrezzature per la sanificazione ecc…) Servizi erogati da fornitori selezionati, ad esempio per pulizia e sanificazione ambienti La formazione specifica rivolta a imprenditori e collaboratori https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-progetto-ripartenza/  

20-04-2020 VERIFICHE GUARDIA FINANZA ED ISPETTORATO LAVORO

Vi informiamo che sono in corso ispezioni della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro.   per tutte le aziende aperte viene verificata l'applicazione delle misure anticontagio e del Protocollo Condiviso: informative, DPI, distanziamento sociale, procedure, disinfettanti e pulizie, ecc.   per le aziende che hanno fatto comunicazione alla Prefettura si verifica che le attività svolte siano unicamente quelle dichiarate alla Prefettura   In caso di irregolarità, oltre alle sanzioni, verrà disposta la sospensione immediata dell'attività   Raccomando di seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo condiviso del 14/03/2020, del Ministero della Salute e delle eventuali ordinanze regionali.   Anche per le piccole aziende, con un solo dipendente, è fondamentale che le procedure siano scritte in modo dettagliato e documentate accuratamente   così come la consegna dei DPI, le istruzioni per il loro utilizzo e le date/ora delle pulizie giornaliere e delle sanificazioni periodiche.    Dal momento che i controlli saranno anche successivi, raccomandiamo di documentare con fotografie l'avvenuta messa in opera di quanto previsto dal protocollo (cartellonistica, informative, triage per prova temperatura, ecc.). Il comitato per l'aggiornamento del protocollo previsto dall'art 13 dovrà necessariamente essere composto dai preposti, che devono effettuare la vigilanza e dal RLS; nelle piccole attività, in assenza di preposti, da un dipendente per ogni reparto (es. amministrazione e laboratorio). Questa fase è molto importante perchè il comitato dà atto che le misure anticontagio adottate sono da considerarsi sufficienti ed adeguate. Il protocollo deve essere condiviso con il Medico del lavoro. E' opportuno anche formalizzare il protocollo ed i relativi atti con data certa. Ciò può avvenire tramite scambio di PEC oppure apponendo la firma elettronica dell'amministratore.   LIA BERGAMO ha lanciato il progetto ripartenza, per fornire alle imprese un'assistenza professionale sul tema: potete scrivere a info@liabergamo.org   https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-progetto-ripartenza/  

15-04-2020 NUOVE COMUNICAZIONI PREFETTURA

La Prefettura di Bergamo ha pubblicato la nuova modulistica per le comunicazioni. E' stata semplificata e restano valide le comunicazioni già fatte con i vecchi moduli.   Ricordiamo che il cliente deve fare una comunicazione di richiesta alle imprese perchè queste possano produrre che contenga i seguenti elementi: la dichiarazione che l'attività del cliente rientra nell'allegato 3) che il prodotto è funzionale alla prosecuzione della filiera la richiesta espressa di continuare a produrre e il riferimento ai prodotti o all'ordine Alleghiamo: Comunicato stampa Prefettura con istruzioni per invio PEC, che vi invitiamo a leggere attentamente 1_COMUNICAZIONE PREFETTO per operare su richiesta del cliente 4_COMUNICAZIONE PREFETTO per attività manutenzione, ritiro e spedizione merce presente in magazzino, ecc. Ricordiamo che: su richiesta del cliente è possibile produrre solo per quei clienti e solo quegli specifici prodotti la Guardia di Finanza e le forze dell'ordine effettuano accessi ed ispezioni per verificare il rispetto della normativa è indispensabile avere messo in atto tutto quanto previsto dal Protocollo Condiviso: le procedure devono essere scritte e condivise con il RLS, il medico competente ed i preposti e portate a conoscenza di tutti i dipendenti   Ordinanza Regione Lombardia Per aggiornamento trasmettiamo la nuova ordinanza regionale 528 del 11/04/2020. E' adeguata al DPCM del 10/04/2020 e non presenta sostanziali novità per le attività produttive e di commercio all'ingrosso. Credito d'imposta per acquisto presidi e sanificazione L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 del 13/4/20, ha fornito alcuni esempi di spese agevolabili: ".....l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti" Raccomandiamo di nuovo di contabilizzare questi acquisti in centri di costo o sottoconti separati in modo che sia facili individuarli.   Vi terremo informati sulle eventuali novità riguardanti le attività produttive.

11-04-2020 PROROGA CHIUSURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

È stato firmato, anche se non ancora pubblicato, il DPCM che proroga le restrizioni fino al 3 maggio 2020. In sintesi le informazioni principali da una prima lettura: Il decreto annulla e sostituisce tutti i precedenti Si applicano le eventuali prescrizioni più restrittive delle ordinanze regionali La parte che interessa le attività industriali e commerciali è l’art. 2 Alleghiamo, per comodità, le principali normative da seguire   ATTIVITA’ CHE SI POSSONO SVOLGERE SENZA ALCUNA FORMALITA’ Quelle indicate nell’allegato 3). (art. 2 comma 1) Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. (art. 2 comma 2) Servizi di pubblica utilità. (art. 2 comma 4) produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. (art. 2 comma 5)   ATTIVITA’ CHE ANCHE LE IMPRESE CHIUSE POSSONO SVOLGERE PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità (art. 2 comma 3) l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. (art. 2 comma 12) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. (art. 2 comma 12) A tale proposito ricordiamo che: basta la PEC alla Prefettura per iniziare ad operare è possibile svolgere unicamente le operazioni di cui alla comunicazione (es. produrre solo per quel cliente e solo quei prodotti) la Guardia di Finanza e le Forze dell’Ordine effettuano accessi ed ispezioni per verificare quanto sopra     PER CHI CONTINUA AD OPERARE O ACCEDE IN AZIENDA è obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo condiviso del 14/03/2020, che verrà integrato, e l’allegato 4 al DPCM il protocollo condiviso proibisce le trasferte raccomandiamo di documentare accuratamente in un manuale le misure messe in atto per la prevenzione del contagio e tenerle aggiornate; condividerle con RLS, medico competente e preposti; metterle a conoscenza di tutti i dipendenti attribuirvi data certa con scambio PEC o firma elettronica la misurazione della temperatura è raccomandata ma non obbligatoria è opportuna dove si effettuano lavorazioni per cui non si rispettano le distanze e per coloro che non sono micro-aziende deve essere attuata previa informativa privacy, prima dell’ingresso in azienda in un luogo riservato con possibilità di uscita separata per coloro che avessero la febbre   LE DUE ORDINANZE REGIONALI DELLA LOMBARDIA Le loro previsioni sono valide ove più restrittive rispetto al DPCM Prevedono ulteriori limitazioni anche per le attività elencate nell’allegato 3), quindi Vi invitiamo a leggerle attentamente (allegate) E’ possibile che vengano integrate o aggiornate prossimamente   LE FAQ DEL GOVERNO E DEL MINISTERO DELLA SALUTE http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 Le FAQ del Governo sono molto interessanti ed esplicative, anche relativamente allo svolgimento delle attività produttive e professionali. E’ da ritenere però che quelle attualmente pubblicate siano da rivedere in relazione alla nuova normativa e quindi Vi invitiamo a non fare affidamento su di esse.   LIA Bergamo resta a Vostra completa disposizione.

10-04-2020 DECRETO LIQUIDITA' E ALTRE PRECISAZIONI

E’ stato pubblicato il DL 23/2020 (Decreto liquidità) ed abbiamo avuto ulteriori chiarimenti su alcune novità dei giorni scorsi. ecco una sintesi molto pratica.   RIPRESA DELL’ATTIVITA’ Ad oggi la ripresa dell’attività è ufficialmente prevista per il 14 aprile. Siamo in attesa del provvedimento che porrà ulteriori limitazioni e Vi informeremo prontamente non appena sarà pubblicato. Le informazioni che stanno diffondendo i media non sono ancora supportate da norme definitive.   BONUS 100 € AI DIPENDENTI MESE MARZO Il bonus, a carico dello stato, avrebbe già potuto essere riconosciuto con le buste paga di marzo. Purtroppo la norma non era chiara: la circolare 8 del 3 aprile ha dato interpretazioni contraddittorie e solo in data 9 aprile sono state pubblicate le precisazioni definitive, abbiamo quindi scelto di non includerlo. Se i Vostri dipendenti Vi chiedessero chiarimenti  potete dare queste spiegazioni ed assicurare che il bonus sarà recuperato nella prossima busta paga (la Legge dà tempo fino a fine anno per erogarlo)   CASSA INTEGRAZIONE Spetta anche ai lavoratori assunti tra il 23/02/20 ed il 17/03/20.   CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI Spetta un credito d’imposta del 50% delle spese per: -l'acquisto   di   dispositivi   di   protezione individuale e altri dispositivi di  sicurezza  atti  a  proteggere  i lavoratori dall'esposizione  accidentale  ad  agenti  biologici  e  a garantire la distanza di sicurezza interpersonale -le spese di sanificazione Attenzione: -l’incentivo non è automatico -siamo in attesa di regolamento che ne definisca le modalità -le risorse sono limitate, quindi è possibile/probabile che non venga concesso interamente -la sanificazione ed i DPI debbano essere certificati e conformi alla normativa Raccomandiamo di contabilizzare le spese per l’acquisto di DPI e per sanificazione in un apposito capitolo di spesa, centro di costo o sottoconto, per due ragioni: -poterle reperire facilmente quando ci sarà da svolgere la pratica-dimostrare facilmente, in caso di verifica, che sono stati svolti gli adempimenti obbligatori per il contenimento del contagio   CRISI DI LIQUIDITA’ Per le aziende che si trovano in carenza di liquidità a causa del Covid-19 è cruciale ed indispensabile redigere un piano finanziario. La crisi di liquidità non si esaurirà quando si ricomincerà a lavorare, perché tutto dovrà essere rimesso in moto ed i pagamenti incominceranno a fluire regolarmente soltanto dopo qualche mese; è necessario prevedere anche le possibili perdite su crediti definitive. Non basta avere una visione sulla fine di aprile e di maggio, è indispensabile avere una visione almeno fino alla fine del 2020. Ve lo spieghiamo in 10’ in questo video https://www.liabergamo.it/sito/video-la-pianificazione-finanziaria/ E’ solo il piano finanziario che ci potrà dire quali sono le misure migliori da intraprendere perché, ricordiamoci, non dobbiamo solo superare la crisi, ma dobbiamo anche riprenderci dopo l’emergenza e gli sbagli fatti in questa fase potrebbero avere conseguenze pesanti. Raccomandiamo di finanziarsi adeguatamente e pagare regolarmente dipendenti e fornitori.   PROROGA VERSAMENTI F24 I versamenti in scadenza al 16/04 ed al 16/05 sono prorogati al 30/06, con pagamento rateale, ma NON TUTTI e NON PER TUTTI. Scriveremo un messaggio personalizzato ad ogni cliente con la sua situazione personale. Raccomandiamo a chi ha liquidità di pagare tutto alle solite scadenze, per vari motivi: il rinvio al 30/06 nella maggior parte dei casi non risolve nulla, perché nel mese di giugno la carenza di liquidità in conseguenza dell’inattività di marzo ed aprile sarà ancora più grave di fatto ci si troverebbe a far fronte ad un esborso anomalo o ad una rateazione in più. L’impresa che avesse, ad esempio, sospeso i mutui fino al 30/09 e l’F24 fino al 30/06 con scadenza in 5 rate, si troverebbe a dover far fronte ad un esborso mensile, per i mesi di settembre/ottobre/novembre probabilmente insostenibile la gestione dei tributi prorogati e della rateazione può diventare molto complessa e sproporzionata Meglio finanziarsi adeguatamente sulla base delle nostre previsioni e non lasciare indietro nulla!!!   MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI) La normativa è estremamente complessa ed i clienti dello studio verranno contattati individualmente per esaminare la misura che più si adatta alla loro situazione. Nel frattempo è assolutamente indispensabile fare un piano finanziario a lungo temine, vale a dire stimare la capacità di far fronte ai propri debiti almeno nei prossimi 6/9 mesi. Vi raccomandiamo di non prestare fede a ciò che sentite alla televisione o vedete pubblicato sulla stampa: anche ciò che è pubblicato sui quotidiani specializzati, data la complessità delle tematiche,  deve essere interpretato da persone esperte. Potete nel frattempo interpellare la banca per chiarimenti, ma non prima di avere ben chiara la vostra possibile situazione finanziaria nei mesi a venire.   INADEMPIMENTI CONTRATTUALI – CAUSA DI FORZA MAGGIORE Vi informiamo che le Camere di Commercio rilasciano, su richiesta, documento attestate la sussistenza della causa di forza maggiore in relazione all’emergenza Covid-19. Raccomandiamo a chi non riesce o non riuscirà a mantenere i propri impegni di richiedere questo documento e, se non l’ha ancora fatto, di tutelarsi legalmente. A questo scopo lo Studio è disponibile con il suo team di legali, con specializzazione anche in ambito internazionale.

06-04-2020 SI PUO' ACCEDERE IN AZIENDA SE E' CHIUSA?

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato alcune importanti FAQ che riporto sotto, che Vi invito a leggere attentamente.   ACCESSO ALL'AZIENDA CHIUSA Per le attività soggette a chiusura, è possibile accedere in azienda, solo per il tempo strettamente indispensabile, per svolgere sopralluoghi, urgenze, manutenzione e/o attività amministrative indifferibili Se l'accesso viene effettuato da un dipendente, raccomandiamo all'azienda di consegnare all'interessato una dichiarazione la quale, considerata la situazione, può essere anche costituita da un'e-mail al dipendente, che quest'ultimo potrà stampare e/o mostrare alla polizia. La dichiarazione deve essere molto circostanziata e riportare con precisione la motivazione dello spostamento e perchè esso è indifferibile.   PRODOTTI E SERVIZI PER CLIENTI ESTERI APPARTENENTI AI SETTORI DI ATTIVITA' ESSENZIALI Come è noto, le aziende per le quali è stata prevista la chiusura e producono beni o svolgono servizi indispensabili e funzionali alle filiere considerate essenziali, possono continuare a produrre, previa comunicazione alla Prefettura, dietro espressa richiesta del cliente che autocertifichi le sue esigenze. L'importantissimo chiarimento è dato dal fatto che il cliente può anche essere straniero. Ricordiamo che in questi casi è possibile riprendere la produzione ma solo per quel cliente e solo per gli specifici prodotti dei quali ha la necessità.   ALTRE FAQ LIA raccomanda di prendere visione delle FAQ, in quanto ce ne potrebbero essere altre di Vostro interesse. http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228   Come sempre Vi terremo informati qualora dovessero intervenire delle ulteriori novità che riguardano la Vostra impresa.

02-04-2020 PROROGA CHIUSURA FINO AL 13/04/2020

Come preannunciato è stato firmato il DPCM 01/04/2020 che prevede l’estensione della chiusura delle attività produttive fino al 13 aprile 2020. L’elenco di chi può lavorare Al momento non è cambiato nulla, vale sempre la lista del MISE del 25/03/2020. Il MISE potrebbe però approvare delle modifiche sulle quali LIA vi terrà aggiornati in tempo reale.   Quando possono lavorare le imprese escluse dall’elenco Quando un cliente rientra in uno dei settori elencati, oppure svolge un servizio essenziale, anche le imprese escluse dalla lista possono operare, con alcuni semplici passi: 1)   il cliente deve fornire dichiarazione relativa all’attività esercitata, autocertificando: che la sua attività rientra nell’elenco allegato al Decreto del MISE del 25/03/2020 o in una delle altre eccezioni previste dal DPCM 22/03/20 che il vostro prodotto o servizio è funzionale ad assicurare la continuità della filiera della sua attività quali sono i prodotti o i servizi richiesti, come da relativo ordine allegando visura e copia della carta d’identità del legale rappresentante 2)   deve essere compilato il modulo da inviare alla Prefettura via PEC 3)   non è necessario attendere risposta delle Prefettura; sulla base della comunicazione si può svolgere l’attività fino ad eventuale comunicazione di sospensione della stessa Attenzione: è possibile continuare ad esercitare solo l’attività specificamente richiesta dal cliente.   Vi segnaliamo che LIA Bergamo ha pubblicato un nuovo video sulla pianificazione finanziaria delle piccole imprese https://www.liabergamo.it/sito/video-la-pianificazione-finanziaria/    

27-03-2020 COME ORGANIZZARE LA RIPRESA DEL LAVORO

Per le aziende che potranno ricominciare l'attività le prossimesettimane dovranno essere dedicate a:   per chi non lo avesse ancora fatto, istituire le procedure del protocollo condiviso, raccoglierle in un manuale e condividerlo con RLS, medico competente e preposti individuare le attività che non si possono fermare ed assegnarvi i lavoratori, stabilendo eventualmente dei turni e/o delle rotazioni utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte da remoto; tale modalità di lavoro dovrà essere utilizzata il più possibile fino al termine dell'emergenza nazionale e non solo nei periodi di chiusura forzata: motivare adeguatamente e per iscritto il mancato ricorso allo smart working per le figure amministrative e tecniche una volta individuate le figure da porre in smart working: configurare gli aspetti tecnici (attrezzature, accessi, ecc.) tenere presente che lo smart working può essere parziale, cioè richiedere accessi presso la sede, se ciò è permesso dalla Legge, mantenendoli al minimo indispensabile svolgere gli adempimenti necessari (comunicazione al Ministero del Lavoro, info sicurezza, info privacy e redazione accordo), in particolare prevedere nell'accordo: orario di lavoro e/o obiettivi, durata, attrezzature utilizzate, riservatezza e sicurezza informatica e tutte le clausole previste dalla Legge Invitiamo tutti a non essere superficiali su questi aspetti, in quanto la situazione è destinata purtroppo a durare a lungo Se il giorno 6 si potrà ripartire non significa che l'emergenza è terminata: i provvedimenti relativi alle misure anticontagio restano in vigore ed è possibile che diventino ancora più stringenti.   Ricordo che quanto qui scritto risponde a precisi obblighi di Legge  e non semplicemente a scelte di opportunità.   LIA Bergamo resta sempre a disposizione.  

26-03-2020 NUOVE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ ESSENZIALI E SANZIONI

ATTIVITÀ SOGGETTE A CHIUSURA Nel pomeriggio di ieri il MISE ha pubblicato un nuovo elenco di attività ritenute essenziali, che SOSTITUISCE il precedente. Queste attività potranno essere operative fino al 28/03 per organizzare la chiusura ed evadere gli ultimi ordini Scatta la chiusura anche per le fabbricazioni relative a: macchine per l’agricoltura e la silvicoltura; macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); spago, corde, funi e reti; articoli in gomma; commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (diversi da autoveicoli, motoveicoli e biciclette) . Invece possono restare aperti: agenzie di lavoro temporaneo; fabbricazione di: vetro cavo (usato per gli imballaggi degli alimenti); radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori elettrici; macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo. Più alcuni servizi alle imprese a domicilio, come il controllo dei contatori dell’energia e dell’acqua. Altre voci sono circoscritte, come: fabbricazione di tessuti non tessuti (vengono esclusi gli articoli di abbigliamento); imballaggi in legno (solo per rifornire le attività essenziali); carta (esclusi prodotti cartotecnici e carta da parati); articoli in materie plastiche (l’apertura è limitata produzioni per edilizia, imballaggi, fogli, tubi, lastre, profilati), i prodotti chimici (esclusi coloranti pigmenti, esplosivi, prodotti per ufficio e consumo non industriale, prodotti ausiliari per le industrie del tessile e del cuoio). Limitati anche i call center - via libera solo alle attività in entrata (inbound) e solo per committenti che rientrano tra i settori essenziali - e la macroarea delle riparazioni e manutenzione-installazione di macchine e apparecchiature (stop ad esempio per stampi, portastampi e sagome; giostre e altalene; casseforti; carrelli per la spesa e alcuni prodotti in metallo per i quali si ritiene gli interventi possano non risultare essenziali fino al 3 aprile). Circoscritta anche la voce relativa all’ingegneria civile. In questo caso sono escluse le opere idrauliche (porti e opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, sbarramenti, idrovie), le raffinerie, gli impianti chimici, gli impianti sportivi aperti. (da Sole 24 ore 26/03/2020)   SANZIONI Il D.L. 19 DEL 25/03/2020  prevede un inasprimento delle sanzioni, oltre a ribadire e riepilogare le misure contenute nei precedenti provvedimenti: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro; nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima; la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni). LIA Bergamo augura a tutti di stare bene e di superare serenamente questo periodo difficile.

18-03-2020 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia

È stato pubblicato il decreto con le misure per le imprese. Con questa comunicazione vi informiamo delle misure che vi riguardano direttamente e che hanno un’applicazione immediata; per altre questioni non urgenti (rinvio di termini, ecc.) ci riserviamo di fare ulteriori comunicazioni, anche in attesa di ricevere chiarimenti ufficiali.   DIVIETO LICENZIAMENTI Per 60 gg dal 17/03/2020 è vietato procedere a licenziamenti per motivi economici.   AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono previsti per tutte le tipologie di aziende, con delle procedure diverse. Restiamo in attesa dei chiarimenti di INPS e Regione Lombardia per procedere con CIGO, FIS e CIGD.   GESTIONE DEL PERSONALE LIA Bergamo consiglia di comunicare ai dipendenti come viene/verrà gestita l'emergenza (chiusura, riduzione turni, ecc. - utilizzo ferie/permessi, ammortizzatori sociali, ecc.). Si consiglia di utilizzare ferie e permessi residui al 31/12/19 anche in ottemperanza dei vari DPCM che invitavano a far utilizzare ferie/permessi per evitare il contagio.   Premio ai lavoratori dipendenti Ai lavoratori dipendenti con reddito di lavoro dipendente 2019 non superiore a € 40.000 spetta un contributo di € 100,00 in proporzione ai giorni di lavoro prestati presso la sede dell’azienda nel mese di marzo 2020. Il contributo verrà riconosciuto dal datore di lavoro a partire dalla busta paga di aprile e comunque entro fine 2020. Il premio non spetta ai lavoratori in modalità smart working: ricordiamo che è obbligatorio l’utilizzo di questa modalità in tutti i casi in cui ciò è possibile, di conseguenza i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere il lavoro da casa.   Lavoratori disabili o con familiari disabili ai sensi della Legge 104 Hanno diritto ad effettuare la prestazione lavorativa in smart working, purchè questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.   Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva Devono presentare un certificato di malattia: la malattia non si computa ai fini del comporto il relativo trattamento a carico del datore di lavoro è posto a carico dello Stato, per le aziende che ne faranno domanda   Covid-19 in azienda Se si presentasse un caso accertato di Covid in occasione di lavoro (assai improbabile nei settori non legati alla sanità), il medico redige certificato di infortunio e lo trasmette all’INAIL telematicamente. In tal caso l’azienda sarà tenuta a presentare la consueta denuncia d’infortunio.   SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO Alle imprese e professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione documentate fino ad un massimo di € 20.000.

17-03-2020 Aggiornamento Manuale misure di prevenzione

A seguito di quesiti ricevuti vogliamo continuare l’informativa per quanto riguarda il nuovo protocollo condiviso e le misure da adottare obbligatoriamente da parte delle aziende/uffici che intendono continuare ad operare.   LA SANIFICAZIONE La sanificazione rientra negli interventi previsti per  il contenimento del contagio da Covid-19 Il protocollo condiviso dice: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago per le aziende che restano aperte adottando il protocollo è quindi necessario effettuare le pulizie giornalmente e le operazioni di sanificazione, che vengono svolte da imprese specializzate. A tale proposito: farsi rilasciare dall’impresa che esegue la sanificazione apposita certificazione durante la sanificazione i dipendenti possono essere posti in cassa integrazione il nuovo decreto prevede incentivi e contributi sotto forma di credito d’imposta, sulla sicurezza e sulle spese di sanificazione   LA PROVA DELLA TEMPERATURA CORPOREA Il protocollo prevede, per le aziende, la possibilità di sottoporre a controllo della temperatura il personale. Non appare obbligatorio, ma il codice civile e la normativa sulla sicurezza sul lavoro ci dicono che l’imprenditore/datore di lavoro è obbligato a fare tutto quanto in suo potere per la tutela dei lavoratori e quindi,  in caso di contagi in azienda con gravi conseguenze, l’imprenditore che non adotta questa misura potrebbe essere chiamato a risponderne in giudizio.   E’ quindi opportuno che chi ritiene di non effettuare la prova della temperatura (ad esempio la microimpresa) lo giustifichi per iscritto.   LIA Bergamo resta a disposizione per supportare le imprese in queste operazioni.

14-03-2020 Protocollo Sanitario Ambienti di Lavoro

È stato approvato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”   Le aziende ed uffici che intendono continuare ad operare DEVONO rispettare scrupolosamente questo protocollo: “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (…) È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative (…). … si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro…” Il protocollo disciplina nel dettaglio le misure sanitarie e preventive, ma anche alcuni aspetti del rapporto di lavoro, in particolare: sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate è previsto che per l’astensione dal lavoro si utilizzino prima i permessi retribuiti previsti dal CCNL e poi le ferie arretrate. sono previsti ammortizzatori sociali per tutti i settori Le aziende che non sono in grado di rispettare questo protocollo dovranno sospendere l’attività finchè non avranno sanificato gli ambienti e messo in atto tutte le misure necessarie.   Oltre a quanto sopra, il protocollo disciplina: 1-INFORMAZIONE 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS   Invitiamo tutti alla massima consapevolezza e responsabilità ed auguriamo una serena giornata.

12-03-2020 INPS - Messaggio numero 1118 del 12-03-2020 - Covid-19

INPS, con Messaggio numero 1118 del 12-03-2020, comunica che: In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020). Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139 del 2016 (es. agenzie, filiali, succursali). Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 13, comma 4, del citato decreto legge ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Modalità presentazione cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.      

12-03-2020 DPCM 11 marzo - Aggiornamento: Misure urgenti per il contenimento del contagio

Il DPCM firmato ieri prevede espressamente che, le attività produttive e professionali che continuano ad operare: assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; È quindi OBBLIGATORIA l’istituzione di specifici protocolli, quindi raccomandiamo vivamente: che le regole da seguire siano scritte, possibilmente incluse in un protocollo dettagliato e portate a conoscenza dei lavoratori in tutti i modi possibili   che sia esercitata la vigilanza sull’osservanza del protocollo che il contingentamento degli ingressi e dell’accesso ad aree comuni sia definito, documentato e portato a conoscenza in ogni modo dei lavoratori, così come i divieti o limiti allo spostamento all’interno dei siti Raccomandiamo inoltre l’effettuazione della sanificazione completa della struttura.   Inoltre: Viene fortemente incentivato l’utilizzo delle ferie e dei congedi Viene imposto il massimo utilizzo dello smart working per tutte le attività non sospese Viene imposta la chiusura dei reparti non necessari Vi garantiamo che tutte le imprese della Lombardia avranno accesso facilitato alla cassa Integrazione Ordinaria o agli ammortizzatori sociali previsti per il settore di appartenenza; i settori privi di ammortizzatori sociali utilizzeranno la cassa in deroga. Per conoscere il rapporto tra Cassa Integrazione e fruizione delle ferie dobbiamo attendere il provvedimento e le relative spiegazioni.   Vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278   Vi terremo informati in tempo reale sulle novità, in particolare sull’emanazione del decreto con le misure di sostegno alle imprese.  

11-03-2020 Accordo Quadro CIG in Deroga - Regione Lombardia

In data 10 marzo, Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde hanno siglato l'Accordo Quadro per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga COVID19. L'accordo prevede la concessione del trattamento di CIGD per la c.d. "zona rossa", per tutti gli altri comuni della Lombardia e per i lavoratori autonomi per la c.d. "zona rosa". I datori di lavoro accedono alla CIGD: - solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e TITOLO II del D.Lgs. n. 148/15 - solo se non hanno diritto all'assegno ordinario ex art. 30 del D.Lgs. 148/15, in alternativa al fondo di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60%delle ore teoriche lavorate - solo se hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.Lgs. 148/15 Possono accedere alla CIGD anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori "ordinari" ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi Possono beneficiare della CIGD tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato: operai/impiegati/quadri/apprendisti/soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato/lavoratori somministrati/lavoranti a domicilio monocommessa/lavoratori intermittenti/lavoratori agricoli. I datori di lavoro in "zona rossa" sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio 2020. Tutti gli altri datori di lavoro possono accedere alla CIGD attraverso la sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte delle OO.SS. comparativamente più rappresentative entro 5 giorni dalla comunicazione dell'azienda. L'accordo deve prevedere: - l'esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricordo alla CIGD - la durata dell'accordo potrà essere dal 23 febbraio fino alla fine dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni statali - potrà comprendere riduzioni o sospensioni con decorrenza antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale Le richieste devono essere presentate a Regione Lombardia per via telematica inserendole online nell'apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale. Le richieste verranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo.   Siamo in attesa del fac simile del verbale per poter procedere con le firme LIA Bergamo è a disposizione per accompagnare le imprese in questo difficile momento con tutti gli strumenti a nostra dispozione.

10-03-2020 Coronavirus - Covid19: Ammortizzatori sociali e smart working

Le aziende che hanno sospeso l'attività o intendono sospendere l'operatività, allo stato attuale della normativa devono: a. Aziende artigiane (che versano a FSBA): attivare la sospensione dell'attività (motivazione: Coronavirus - Covid19) attraverso il portale FSBA; b. Aziende industria (che versano il contributo della CIGO): attivare l'ammortizzatore con le procedure ordinarie (si consiglia prima lo smaltimento delle ferie); c. Altre tipologie di aziende: appena sarà possibile attivare la CIG in Deroga comunicheremo le procedure operative;   LIA Bergamo è a disposizione per la gestione degli accordi sindacali   Per le aziende che intendono attivare lo smart working (scopri di cosa si tratta iscrivendoti qui al corso in E-LEARNING): 1) comunicazione massiva all'Ispettorato del lavoro dell'attivazione dello smart working (entro 5 giorni dall'inizio dell'attività) 2) informativa sulla sicurezza (vedi allegato) da consegnare e far firmare ai dipendenti interessati 3) si consiglia (anche se l'emergenza Coronavirus l'ha reso non obbligatorio) un accordo con i dipendenti interessati indicando luogo di lavoro concordato/orari di lavoro/pause/sicurezza dati aziendali/privacy, ecc.     LIA Bergamo è a disposizione per accompagnare le imprese in questo difficile momento con tutti gli strumenti a nostra dispozione.   Vi informeremo immediatamente quando verranno approvate le misure di aiuto alle imprese, che dovrebbero comprendere anche la sospensione delle rate dei finanziamenti e degli adempimenti fiscali.

09-03-2020 DPCM 8 marzo - Direttiva Ministero Interno e Autocertificazione spostamenti

Il Ministero dell'Interno, nella logica di responsabilizzazione dei singoli, ha emanato la direttiva con i chiarimenti al DPCM 8/3/2020: - il provvedimento è operativo fino al 03 aprile; - il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni dei prevedeti DPCM del 1 e del 4 marzo; - nell'area unica comprendente Regione Lombardia e altre 14 Province vengono previste misure rafforzate di contenimento dell'infezione, tra cui:      - evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione nonchè all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comporvate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute (non è contemplata l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti);      - sarà necessario esibire alle Autorità elementi comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative ovvero di situazioni di necessità o motivi di salute;      - la veridicità delle autodichiarazioni (vedi allegato) rilasciate alle Autorità potrà essere verificata anche successivamente;      - il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento farà scattare la sanzione prevista dall'art. 650 c.p., qualora il fatto non concretizzi più grave reato.   LIA Bergamo consiglia a tutte le aziende di fare una dichiarazione aggiuntiva al lavoratore in merito alla sussistenza dell'esigenza di lavoro indicando eventualmente anche gli orari degli spostamenti e delle trasferte.

08-03-2020 DPCM 8 marzo - Chiarimenti su merci e trasfrontalieri

Niente stop a trasporti merci e trasfrontalieri Dal Ministero dell’Interno Gli spostamenti devono essere comprovati con autodichiarazione (vedi allegato), anche da rendere al momento sui moduli forniti dalle forze dell’ordine Gli spostamenti in aereo non sono vietati ma: i passeggeri in arrivo e partenza dalla zona rossa devono avere l’autocertificazione; raccomandiamo di contattare la compagnia aerea nei voli da e per l’estero verranno controllati i passeggeri domiciliati nella zona rossa raccomandiamo di contattare la compagnia aerea per conoscere eventuali policy e limitazioni, di vedere il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ per conoscere i divieti imposti da altri paesi e di contattare il cliente e/o struttura ospitante. TRASFRONTALIERI Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. MERCI Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit LIA Bergamo Vi invita a raccomandare a tutti una mobilità responsabile e consapevole ed il rispetto delle norme.

03-03-2020 SPECIALE Coronavirus - Interventi della bilateralità con FSBA

Nell'ottica di rafforzare le tutele per le imprese in relazione all'impatto della situazione sanitaria dovuta all'emergenza-coronavirus, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato ha definito un adeguamento alla propria operatività.  La Presidenza del Fondo, istituito nel 2015 dalle Parti Sociali artigiane, tra cui CLAAI in rappresentanza di LIA Bergamo, ha pertanto approvato una delibera d'urgenza che nei prossimi giorni verrà ratificata in Consiglio. A seguire, le principali novità: - Recepimento dell’Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 con l'introduzione di uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni delle attività aziendali determinate da CORONAVIRUS.  - Costituzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa per “COVID-19 – CORONAVIRUS”, il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di un Accordo Sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020. - Possibilità di sottoscrivere i relativi Accordi Sindacali anche in seguito all’inizio della sospensione, entro comunque 30 giorni.  - Sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020; - Solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento. LIA resta a disposizione per ulteriori precisazioni e informazioni in merito. 

02-03-2020 Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9)

Il decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha come obiettivo il sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese coinvolte nell’emergenza Coronavirus; nel dettaglio le principali novità legate al mondo delle imprese nel nostro territorio:   8: Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono sospesi dalla data del 03/03/2020 e fino al 30/04/2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020.   11: Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12/1/19 n. 14 (Crisi d’impresa) L’obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12/1/19 n. 14 opererà a decorrere dal 15/2/21.   17: Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Ai datori di lavoro del settore privato con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuto, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. È previsto solamente il pagamento diretto da parte dell’INPS. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.   Sarà compito di Regione Lombardia dettare le regole operative di questo ammortizzatore sociale).