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02-05-2019 Differenza tra distacco e trasferta dei lavoratori

Dobbiamo inviare uno o più lavoratori oltreconfine a svolgere delle prestazioni per un nostro cliente. Che si tratti di manutenzioni, installazione di impianti, posa di vetrate o addobbi floreali poco importa. Abbiamo sentito dire che esistono obblighi molto precisi e pesantemente sanzionati a carico delle imprese che distaccano  i propri dipendenti fuori dall’Italia, in particolare nell’Unione Europea.

Ci siamo documentati: su TradeCube abbiamo trovato varie informazioni utili, scoprendo che il distacco transnazionale impone vari adempimenti amministrativi che debbono essere svolti in anticipo rispetto alla partenza, oltre al rispetto delle norme vigenti nello stato di destinazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione da riconoscere ai lavoratori.

Siamo sicuri di dover veramente sottostare a questi obblighi?

Approfondiamo ulteriormente: esistono ben tre direttive UE (di cui una in attesa di recepimento) e vari siti internet istituzionali, come quello del MISE che individuano chiaramente le procedure da seguire, perché la normativa vale anche per i lavoratori alle dipendenze di imprese straniere che prestano la propria opera in Italia.

In realtà non ci riconosciamo in quello che leggiamo, perchè noi non stiamo distaccando i lavoratori, ma li stiamo solo inviando in trasferta per qualche giorno!

Il doppio concetto di distacco/trasferta esiste solo per il diritto italiano…

Le imprese, l’amministrazione finanziaria italiana ed i CCNL italiani più rappresentativi qualificano da sempre l’invio temporaneo di lavoratori all’estero, per svolgere uno specifico servizio, come “trasferta”,ovveromutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. I CCNL possono prevedere uno o più di questi obblighi:

  • Ilrimborso integrale delle spese di viaggio, vitto e alloggio
  • Un’indennità forfettaria di trasferta (che potrà essere totalmente o parzialmente esente da imposte e contributi)
  • Unamaggiorazione della paga oraria o un bonus giornaliero

In Italia esiste una sola normativa che riguarda il “distacco”, ed è quella prevista Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), che non ha nulla a che vedere con il tema che trattiamo. Il distacco, ai sensi dell’art. 30 della Legge Biagi, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

A livello internazionale, distacco e trasferta sono la stessa cosa, con gli stessi obblighi…

Possiamo quindi concludere che il “distacco”, come previsto dalla Legge Biagi, è una normativa tipicamente e unicamente italiana, applicabile in Italia, e non ha nulla a che vedere con il “distacco transnazionale” che è sinonimo di “trasferta”.

Di conseguenza, se dobbiamo inviare un lavoratore oltre confine anche per un solo giorno, dobbiamo prevedere delle operazioni di Due Diligence per assicurarci di adempiere correttamente sia agli obblighi amministrativi/burocratici che a quelli relativi al trattamento economico ed alla tutela del lavoratore.