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04-01-2021 NOVITA' LAVORO LEGGE BILANCIO 2021

Ecco una prima sintesi delle norme della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) che interessano ai datori di lavoro. 

 

Art. 1 comma 300 e seguenti – Cassa integrazione Covid 19 

n. settimane 

12 settimane (non è previsto contributo) 

Periodo di fruizione 

CIG ordinaria – 01/01-31/03/2021 

CIG deroga e assegno ordinario (Fis, Fsba) – 01/01 -

30/06/2021 

Computo 

I periodi di CIG già richiesti ed autorizzati che cadono in periodi successivi al 01/01/2021 verranno imputati alle nuove 12 settimane 

Domanda all’INPS 

Entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione orario 

Lavoratori interessati 

Tutti quelli in forza al 01/01/2021 

Alternativa (soggetta ad approvazione della commissione UE) 

Esonero contributivo per otto settimane, da fruire entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per i datori di lavoro che non fruiscono dell'integrazione salariale 

 

Art. 1 comma 309 e seguenti – blocco licenziamenti 

Scadenza 

divieto licenziamento fino al 31/03/2021 

Licenziamenti vietati 

Licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

Eccezioni 

-Cessazione completa e definitiva dell’attività aziendale con messa in liquidazione della società 

-Accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, che stabilisca un incentivo all’esodo con adesione su base volontaria 

 

 

Art. 1 comma 279 – contratti a termine 

Estesa fino al 31/03/2021 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine prevista dall’art 93 DL 34/2020: 

  • Senza causale 
  • Per un massimo di 12 mesi 
  • Per una sola volta 
  • Senza eccedere la durata complessiva massima di 24 mesi  

 

Art. 1 comma 363 - Congedo di paternità obbligatorio  

Elevato da 7 a 10 giorni dal 2021 

 

Art. 1 commi 10-15 - Agevolazione assunzioni a tempo indeterminato 

Periodo di validità 

Assunzioni effettuate 2021/2022 

Soggetti 

Giovani fino a 35 anni (36 anni non compiuti) che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato 

Tipo assunzione 

A tempo indeterminato a tutele crescenti 

Conferma a tempo indeterminato di contratto a termine 

Agevolazione  

Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno 

In caso di cessazione del rapporto il bonus residuo può essere fruito dal nuovo datore di lavoro 

Durata 

36 mesi (48 mesi per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) 

Esclusioni 

-esclusi datori di lavoro che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti, o effettueranno nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati  

con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva 

-esclusa conferma contratti di apprendistato, assunzioni lavoratori che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro e apprendistato art. 43 

Entrata in vigore 

Misura soggetta all’approvazione della commissione UE 

Annotazioni 

La misura raddoppia l’agevolazione già in vigore dal 2018 (art. 1 comma 100 L. 205/17) 

 

Art. 1 commi 16-18  - Agevolazione assunzioni donne 

Periodo di validità 

Assunzioni effettuate 2021/2022 

Soggetti 

Donne lavoratrici disoccupate ad almeno 24 mesi

Tipo assunzione 

A tempo determinato anche in somministrazione / a tempo indeterminato 

Agevolazione  

Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno 

Durata 

12 mesi in caso di assunzione a termine 

18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato 

Condizioni 

L’assunzione deve comportare un incremento netto della forza lavoro considerando tutte le società del gruppo 

Entrata in vigore 

Misura soggetta all’approvazione della commissione UE