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05-11-2020 DPCM 03/11/2020 ZONE ROSSE DAL 06/11/2020 – AGEVOLAZIONI LAVORATORI E CIG

Il giorno venerdì 6 novembre 2020 entrerà in vigore il nuovo DPCM che prevede ulteriori restrizioni a livello regionale: 

  • area gialla  Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.  
  • area arancione  Puglia e Sicilia.  
  • area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.  

 

L’ordinanza del Ministero della Salute che individua le varie aree sarà valida per 15 giorni. 

Siamo in attesa di eventuali chiarimenti e ordinanze regionali, nel frattempo precisiamo che: 

  • le attività produttive, commerciali non al dettaglio e professionali proseguono normalmente, fatta salva la scrupolosa applicazione dei protocolli anticontagio 
  • gli spostamenti per comprovate ragioni di lavoro sono sempre consentiti 

  

Restrizioni alla mobilità

La mobilità tra regioni, comuni o nell’ambito dello stesso comune (per le zone rosse) è sempre consentita per comprovate ragioni di lavoro, con autocertificazione.  

E’ opportuno: 

  • rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte 
  • soprattutto nelle zone rosse evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni 


Attualmente sul sito del Ministero Interni si trova il seguente modulo di autodichiarazione 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf 


Limitazione servizi di ristorazione  
Le chiusure (zona rossa) o limitazioni dei servizi di ristorazione (escluse le mense) potrebbero avere riflessi sui lavoratori che devono pranzare o cenare in detti esercizi.  
Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche organizzative come prevedere una maggior flessibilità nella pausa pranzo o consentire la consumazione del pasto in azienda.  

Norme che restano in vigore  

Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.  

  

E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.  

Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.   

  

Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale. In particolare sarà necessario dare atto della modalità di rispetto delle raccomandazioni che seguono o delle motivazioni per le quali non possono essere rispettate.  

 

Raccomandazioni del DPCM  

Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.  

Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:  

-è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  
-e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working 

Le decisioni aziendali potranno essere riportate e motivate in un documento o nell’aggiornamento del disciplinare, che potrà essere sottoposto al comitato come sopra indicato.  
L'utilizzo dello smart working è particolarmente indicato, ove possibile in relazione alla mansione ed indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate in azienda, per i lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Deve essere valutato ogni volta che sia compatibile con la mansione, per tutti i lavoratori con figli studenti ed in ogni caso ove la struttura non assicuri il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le prescrizioni dei protocolli.  

Il Ministero del Lavoro ha precisato pochi giorni fa nelle sue FAQ che fino al 31/01/2021 sarà possibile utilizzare la procedura semplificata per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori in smart working.  

Congedi e smart working genitori 
Con il DL 137/2020 (ristori), è ampliato il diritto ad agevolazioni e congedi per i genitori, per i periodi di quarantena del figlio disposti dalle autorità sanitarie e per tutto il periodo di chiusura delle scuole 

Figli fino a 16 anni non compiuti 
il dipendente può operare in smart working (se la mansione lo consente)   

Figli fino a 14 anni non compiuti 
In alternativa allo smart working un solo genitore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito al 50% della retribuzione con indennità a carico dell’INPS 

Figli da 14 a 16 anni non compiuti 
Ove non sia possibile svolgere la prestazione da casa il lavoratore avrà diritto ad un’aspettativa non retribuita con conservazione del posto 

 

Qualora un genitore operi in smart working o fruisca del congedo, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire di alcuna di queste misure 

Rimane invariato il diritto allo svolgimento del lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza per dipendenti disabili/immunodepressi o con familiari disabili o immunodepressi 

 

Cassa integrazione 

Vengono disposte ulteriori sei settimane di Cassa Integrazione Covid, fruibili dal 16/11/2020 al 31/01/2021, ai datori di lavoro per i quali siano state completamente autorizzate le settimane previste dalla precedente normativa (9+9). Le ulteriori sei settimane saranno assoggettate a contributo addizionale del 9% o 18% in relazione al calo di fatturato registrato tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020. 

 

Movimenti da e per l’estero 

Non cambia nulla per quanto riguarda divieti, obblighi di quarantena e tamponi all’ingresso in Italia.  

La situazione oltreconfine è estremamente variabile e confusa, e può cambiare di ora in ora anche in relazione a singole città, regioni o località di transito: prima di partire è indispensabile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e contattare consolati ed autorità locali per conoscere con precisione eventuali restrizioni ed obblighi. 

Per le ragioni precedentemente elencate si raccomanda di effettuare solo le trasferte indispensabili e di evitare le trasferte di natura commerciale o comunque i contatti che possono avvenire a distanza. 

Evidenziamo che le prescrizioni e restrizioni elencate nell'allegato, così come quelle previste dagli stati esteri, si applicano con riferimento ai soggiorni o transiti nei 14 gg precedenti l’ingresso nel Paese, e non semplicemente con riferimento alla provenienza.